Con comunicato stampa del 19 dicembre, la Consob annuncia la prima riunione di insediamento dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), che sarà operativo dal 9 gennaio.

Il nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra risparmiatori e intermediari finanziari nasce per effetto di una direttiva comunitaria (2013/11/Ue) e prende forma a seguito di alcune delibere:

  • 19602 del 4 maggio 2016, Regolamento di attuazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del D.Lgs. 179/2007;
  • 19700 del 3 agosto 2016, Adozione delle disposizioni organizzative e di funzionamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del regolamento emanato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016;
  • 19701 del 3 agosto 2016, Adozione del codice deontologico per i componenti del collegio dell’arbitro per le Controversie Finanziarie, di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie tra un investitore “retail” e un “intermediario”, così come definiti dal Regolamento sull’ACF, art. 2, c.1, lett. g) e h).

Gli investitori “retail” sono i risparmiatori – anche imprese, società o altri enti – che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori “professionali”.

Si definiscono “intermediari” i soggetti attraverso i quali i risparmiatori effettuano i propri investimenti finanziari, abilitati secondo l’articolo 1, c.1, lettera r), del TUF, anche con riguardo all’attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. La lista include:

  • la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all’attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
  • i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF;
  • i gestori di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative di cui all’articolo 50-quinquies del TUF;
  • le imprese di assicurazione limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi”.

Nell’ambito degli intermediari, sono anche inclusi:

  • i gestori di portali di “crowdfunding”, che attraverso il proprio portale web offrono quote o azioni di società da poco costituite o di piccole/medie dimensioni e che operano in settori innovativi;
  • le imprese di assicurazione, limitatamente alla distribuzione da parte delle stesse di propri prodotti finanziario-assicurativi;
  • i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, nel momento in cui saranno iscritti nell’apposito albo.

In merito alle tematiche, è possibile sottoporre all’ACF questioni relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza richiesti dalla normativa, nella loro attività di prestazione di servizi di investimento e servizio di gestione collettiva del risparmio.

“L’attività dell’Acf si caratterizza per la totale gratuità dei ricorsi e per la rapidità delle sue decisioni, che saranno prese entro il termine massimo di sei mesi”. Gli obiettivi chiave sono:

  • fornire uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie, senza dover ricorrere a vie legali ed alle relative spese;
  • fornire uno strumento veloce ed agile.

Link: comunicato della Consob.