Compliance Journal già ha parlato di come siano diventate 18 le rate che separano la banca dal procedere alla vendita diretta del bene oggetto del mutuo.

Altra rilevante novità contenuta nel decreto legge 59/2016 consiste nel fatto che i finanziamenti bancari possano essere garantiti anziché con normale ipoteca, attraverso un patto tra creditore e banca nel caso tale creditore sia un imprenditore.

Il patto prevede il trasferimento del bene oggetto di finanziamento all’intermediario sotto la condizione dell’inadempimento da parte del debitore.

L’unica eccezione è che non può trattarsi dell’abitazione principale del datore di ipoteca, del suo coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

Cosa cambia per la banca?

Nel caso in cui il debitore non paghi,  l’immobile viene trasferito immediatamente alla banca, che può decidere di venderlo  senza dover eseguire una procedura esecutiva, evitando di spartirsi il ricavato della vendita giudiziale  eventualmente con gli altri creditori.

Inoltre, la condizione sospensiva contiene un effetto retroattivo che impedisce  l’opponibilità alla banca di trascrizioni ed ipoteche iscritte successivamente alla stipulazione del patto