È entrata in vigore, dal 23 febbraio 2016, la Direttiva sulla distribuzione assicurativa – IDD (Direttiva (UE) 2016/97).

La normativa precedente (Direttiva 92/2002 sulla intermediazione assicurativa), detta IMD1, aveva introdotto requisiti minimi di professionalità e competenza per gli intermediari assicurativi; il principio della tutela degli interessi dei clienti e di chiarezza nell’informativa; il coinvolgimento delle autorità finanziarie locali nel processo di registrazione; un sistema alternativo per la risoluzione dei conflitti.

A distanza di alcuni anni, il regolatore europeo ha preso atto che la Direttiva è stata applicata in modo divergente nei diversi Paesi e che:

  • il mercato assicurativo europeo risulta frammentato;
  • ci sono significative inconsistenze, in particolare sui requisiti informativi imposti ai venditori di prodotti assicurativi;
  • i clienti mostrano una bassa comprensione di rischi, costi e caratteristiche dei prodotti assicurativi;
  • la crisi finanziaria ha ridotto il livello di fiducia dei consumatori, dando un rinnovato slancio alle tematiche della protezione della clientela.

A seguito di ciò, a luglio del 2012, la Commissione ha avviato un processo di revisione della direttiva sull’intermediazione assicurativa, con gli obiettivi principali di: i) uniformare il settore, creando standard comuni nella vendita e nella informativa alla clientela; e ii) rafforzare la protezione dei consumatori nel settore assicurativo.

La nuova normativa è definita Direttiva sulla Distribuzione assicurativa, e non più intermediazione.

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La IDD contiene: i) requisiti professionali e organizzativi (art. 10); ii) obblighi di informazione e norme di comportamento (capo V); iii) requisiti in relazione ai prodotti di investimento assicurativi (capo VI); e dovrebbe applicarsi ad un numero di soggetti più ampio della precedente normativa, quali ad esempio:

  • soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di distribuzione assicurativa o riassicurativa;
  • soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione in risposta a criteri selezionati tramite un sito Internet o altri mezzi (esclusi siti Internet gestiti da autorità pubbliche o associazioni di consumatori che non mirano alla conclusione di contratti).

Sono esonerati soggetti che prestano mera attività di informazione su potenziali prodotti; consulenti fiscali, contabili o avvocati, che forniscono consulenze in materia di assicurazione a titolo accessorio; soggetti che esercitano un’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, per importi di premio (inferiore ad Euro 600,00 calcolato proporzionalmente su base annua) e livello di rischi coperti limitati (deterioramento, perdita, danneggiamento e mancato uso oppure il danneggiamento o perdita di bagagli o rischi associati ad un viaggio).

In termini di informativa pre-contrattuale, la norma richiede che si forniscano dettagli sui soggetti che vendono i prodotti assicurativi e sul compenso percepito (tipo: se su base oraria, di natura provvisionale o altro). Vengono introdotti due tipi di documenti:

  • la “raccomandazione personalizzata”, che dovrebbe individuare le ragioni per cui un determinato prodotto sarebbe più indicato (rispetto ad altri) a soddisfare le esigenze del cliente, richiedendo una attività di consulenza; è previsto che il soggetto che distribuisce i prodotti assicurativi non adotti pratiche in materia di compenso, obiettivi di vendita e di altra natura che possano incentivare la raccomandazione se questi non risultano adeguati alle specifiche esigenze dei clienti;
  • un documento informativo standardizzato, per i prodotti non vita, con informazioni di base, simili a quelle oggi contenute nella nota informativa di cui al Regolamento IVASS 35/2010.

Compliance Journal proporrà ulteriori approfondimenti su queste tematiche ed altre introdotte dalla Direttiva.

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