Dal 1° gennaio 2018, sono state attivate le modalità predisposte per la notifica alla Consob dei KID dei PRIIPs commercializzati nel territorio italiano a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell’Organo di Vigilanza in data 22 dicembre, seguite poi da una Relazione illustrativa del 29 dicembre 2017.
I Kid dei prodotti già in essere andranno notificati alla Consob entro il 31 gennaio 2018 tramite Pec, previa “registrazione” nell’anagrafe dell’Organo di Vigilanza dell’indirizzo di posta elettronica aziendale che sarà poi utilizzato per la notifica.
In occasione dell’entrata in vigore del suddetto obbligo, la Consob ha predisposto una casella di posta elettronica dedicata ([email protected]) per la trasmissione della documentazione in oggetto.
Il TUF (art. 4-decies) e il Regolamento Emittenti di Consob (Art. 34 bis.2) prevedono che l’obbligo di notifica sia assolto:
- o dall’ideatore del PRIIP;
- o dalla persona che vende il PRIP;
- o da chi distribuisce il prodotto di investimento a seconda di specifici accordi intercorsi tra le parti.
Lo stesso articolo 34 bis.2 del Regolamento Emittenti prevede, peraltro, che gli accordi presi non esonerano comunque dalla responsabilità di inadempimento colui che per primo avvia la commercializzazione.
Modalità di notifica
L’oggetto della mail dovrà essere predisposto sulla base di un formato standardizzato che dovrà seguire le seguenti specifiche:
COD ____ SUB ____ RISK ____ MAX ____ CLASS ____ TYPE ____
A titolo esemplificativo si riporta un “oggetto” tipo:
COD IT0123456789 SUB Alpha_Financial_DAC RISK 7 MAX 1 CLASS Securities TYPE Start
Nel caso di notifica di più KID, occorre predisporre distinte comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica, una per ogni PRIIP e contenenti ciascuna un solo file in formato.
Per quanto riguarda i MOPs (Multi Option Products), se:
- il KID è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 10a) del regolamento delegato n. 653 dell’8 marzo 2017, allora occorre predisporre distinte comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica contenenti ciascuna un solo file in formato PDF;
- il KID è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 10b) del regolamento delegato n. 653 dell’8 marzo 2017, allora la notifica deve riguardare anche le informazioni specifiche sulle opzioni di investimento. In tal caso, occorre effettuare un unico invio confezionando tutti i file in un’unica cartella, compressa in formato Zip, denominata “Notifica_KID.zip”;
- almeno una delle opzioni di investimento sia un OICVM o un fondo diverso da OICVM di cui all’art. 32 del Reg. PRIIPs, e il KID sia stato predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 2 del regolamento delegato n. 653 dell’8 marzo 2017, in alternativa al deposito dei KIID degli OICVM quali documenti recanti le informazioni specifiche, e nella misura in cui tali KIID risultino già depositati, allora è possibile fornire un elenco contenente la denominazione e il codice ISIN degli OICVM in cui il prodotto consente di investire.
Consob ha messo a disposizione un numero telefonico per eventuali problemi tecnici, 06-8477388, disponibile tra le 9:30 e le 17:30 dei giorni lavorativi.
Proroga
Dati i problemi riscontrati alla prima applicazione della nuova disciplina europea in tema di PRIIPs e dell’opportunità di approfondire tali questioni anche attraverso il confronto in sede europea, Consob ha esteso il termine entro il quale effettuare la notifica del KID al 31 marzo 2018 per i prodotti messi a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia prima del 1° gennaio 2018, che continuano ad essere messi a disposizione di tali investitori dopo tale data (anche mediante negoziazione su una piattaforma di negoziazione).
Anche le istruzioni operative previste da Consob sono state modificate secondo le nuove tempistiche.