La Camera ha dato il via definitivo al decreto Milleproroghe, che riattiva la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali per coloro che non avevano rispettato la scadenza precedente. Nel frattempo, la commissione Finanze del Senato si appresta a iniziare i lavori per la rottamazione quinques, che prevede 120 rate mensili e che gode del forte sostegno della Lega. Questo nuovo piano riguarda circa 500mila contribuenti che si erano già avvalsi della rottamazione precedente ma che non avevano completato il piano di rientro.
Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, si evidenzia un paradosso: chi ha sempre onorato le scadenze e dovesse mancare il pagamento della rata di fine mese, spostata al 5 marzo, non avrà la possibilità di accedere a una nuova procedura di rientro, dovendo saldare il debito residuo con relative sanzioni e interessi. Al contrario, coloro che non hanno mai effettuato pagamenti possono regolarizzare la loro situazione in due anni e mezzo. Non ci sono sconti, invece, per chi manca di pagare, anche solo per un giorno e per la prima volta, la rata di febbraio.
ROTTAMAZIONE QUATER, LA PROCEDURA
Coloro che desiderano approfittare del “ripescaggio” per la rottamazione quater hanno tempo fino al 30 aprile per presentare la loro domanda di adesione alla sanatoria. L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i moduli per le domande telematiche entro 20 giorni dall’approvazione della legge. Questo impedirà al riscossore di intraprendere azioni come pignoramenti o iscrizioni ipotecarie, eliminando così lo stato di morosità del debitore.
La procedura stabilisce che entro la fine di giugno venga emessa una dichiarazione in cui saranno indicate le somme scadute. Si ricorda che il numero massimo di rate è fissato a 10, con scadenze in luglio e novembre per quest’anno, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre per il 2026 e il 2027. Le regole per il saldo di questa nuova rottamazione rimangono invariate: un ritardo di almeno 5 giorni può far decadere la sanatoria.
IL REBUS SUL “RIPESCAGGIO”
È essenziale tenere conto di un aspetto importante. Oltre a rispettare il piano di pagamenti, è necessario attenersi anche alle scadenze dell’accordo originale, che coincidono con quelle della riapertura. Teoricamente, a luglio potrebbe essere necessario effettuare il pagamento di due rate. La problematica nasce per la rata del 5 marzo, originariamente prevista per il 28 febbraio ma spostata al 5 marzo grazie a un margine di tolleranza. Secondo Il Sole 24 Ore, una volta inviata la nuova domanda, si deve rimediare retroattivamente solo alle mancanze accumulate fino a dicembre dell’anno precedente.
D’altra parte, sorge il dubbio che, fino all’effettivo ingresso nella rottamazione quater, ogni omissione intermedia si accumuli nei debiti da saldare nelle nuove rate. Pertanto, la rata del 5 marzo dovrebbe essere considerata tra quelle scadute a dicembre, aumentando l’importo dovuto. Gli importi pagati al di fuori della definizione agevolata riducono il debito complessivo, ma non includono sanzioni e interessi, che non sono recuperabili. Di conseguenza, si ritiene necessario e urgente un chiarimento ufficiale.
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Alessandro Conti ha conseguito una laurea in ingegneria finanziaria presso il Politecnico di Torino, con una specializzazione in tecnologie finanziarie. Ha lavorato come consulente per diverse start-up fintech e istituzioni bancarie. La sua specializzazione riguarda la regolamentazione dei servizi di pagamento e l’implementazione di soluzioni conformi alle nuove normative europee, in particolare PSD2. Su ComplianceJournal.it, Alessandro condivide le sue conoscenze sulla digitalizzazione dei servizi finanziari e sui rischi emergenti legati alle innovazioni tecnologiche nel settore bancario.