Il Common Reporting Standard ha lo scopo di colpire gli investitori che si avvalgono di istituzioni estere per occultare investimenti provenienti da proprio reddito. Esso prevede lo scambio annuale di informazioni relative ai conti finanziari detenuti da soggetti esteri, ricevute dalle istituzioni finanziare residenti nel loro territorio

Le giurisdizioni oggetto di comunicazione comprendono gli Stati membri UE e i paesi che hanno sottoscritto un apposito accordo con l’Unione Europea, altre giurisdizioni verso cui l’Italia si è impegnata ad inviare i dati in base al Multilateral Competent Authority Agreement o in base ad intese bilaterali (allegato C al decreto ministeriale 28 dicembre 2015, sostituito dal decreto del 9 agosto 2017).

I conti finanziari che rientrano nel perimetro del Common Reporting Standard sono classificati in base alle seguenti categorie:

  • i conti di deposito (conti correnti e conti similari)
  • i conti di custodia (rapporti di deposito titoli, di gestione individuale di portafogli ed i rapporti fiduciari)
  • le partecipazioni in OICR il cui reddito deriva prevalentemente dall’investimento in attività finanziarie
  • alcune polizze vita e contratti di capitalizzazione.

Gli obblighi di informazione riguardano i conti finanziari che, nell’anno precedente a quello dell’invio dei dati siano stati detenuti da:

  • persone fisiche ed entità residenti fiscalmente in una o più delle giurisdizioni oggetto di comunicazione1
  • entità non finanziarie passive che siano controllate da persone fisiche residenti in una o più delle giurisdizioni oggetto di comunicazione2

Gli adempimenti a carico delle istituzioni finanziarie riguardano l’identificazione della residenza fiscale dei soggetti titolari di conti finanziari (conti aperti dal 1 gennaio 2016 con rilascio di un’autocertificazione del cliente o l’utilizzo di informazioni pubblicamente disponibili e conti già aperti  alla data del 1 gennaio 2016 mediante l’input delle informazioni già detenute dalle istituzioni finanziarie); nel caso di conti di pertinenza di determinate entità finanziare non passive, anche delle persone fisiche che ne esercitano il controllo in base alla normativa antiriciclaggio.

Il secondo onere riguarda la comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai conti finanziari di determinati soggetti non residenti.

 1 diverse da istituzioni finanziare, società quotate o società da esse controllate, entità statali, organizzazioni internazionali, banche centrali)

2 entità diverse dalle istituzioni finanziarie il cui reddito sia costituito prevalentemente da “reddito passivo”, ovunque residenti nonché OICR e veicoli similari istituiti in paesi che non hanno aderito allo Standard)