La nuova disciplina di vigilanza sugli intermediari finanziari, disciplinata dalla Circolare 288 del 3 aprile 2015 di Banca d’Italia, è entrata in vigore il 10 luglio 2015. Prevede l’istituzione di un Albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L’introduzione della disciplina deriva dalla necessità di dare attuazione al D. Lgs. 141/2010 (“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (D. Lgs. n. 385 del 1993), in merito a: soggetti operanti nel settore finanziario, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”, link), che ha riformato il Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB).

Cosa cambia?

Sparisce la distinzione tra intermediari ex art. 106 (banche e gruppi bancari, sgr, sicav e sicaf, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, conglomerati finanziari, confidi e operatori professionali in oro) e soggetti iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del TUB (intermediari che concedono finanziamenti di importo superiore a determinate soglie di operatività, intermediari che esercitano attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione e confidi di maggiore dimensione).

Rimane un albo unico con un processo autorizzativo comune e dei controlli più rigorosi.

La riforma si applica anche a (Titolo VII):

  • Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi maggiori e minori) ed Agenzie di Prestito su pegno. La regolamentazione rinvia, in generale, alle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari, con alcune integrazioni e modifiche che tengono conto delle specificità di tali operatori, tra cui:

o   il capitale minimo fissato in 2 milioni di euro;

o   in termini di partecipazioni detenibili: come per gli intermediari finanziari, è consentito anche ai confidi l’assunzione di partecipazioni in altre imprese, con dei vincoli rispetto alle disposizioni ordinarie (ad es.: divieto di assunzione di partecipazioni di controllo in banche o altre imprese finanziarie o assicurative).

  • Le Società fiduciarie, che sono toccate dalla riforma con la prevalente finalità di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel D.lgs n. 231/2007.

Si disciplina: la procedura di autorizzazione e le regole sugli assetti proprietari. Queste sono  disegnate sul modello previsto per la generalità degli intermediari ex art. 106 TUB, al pari delle tematiche relative agli assetti di governo e controllo (fatte salve ovviamente talune specificità).

  • Agenzie di prestito su pegno, per le quali è prevista l’applicazione della disciplina ordinaria degli intermediari finanziari, con alcune specificazioni ed esenzioni, tra cui: (i) una soglia minima di capitale pari a 600 mila euro; (ii) l’esenzione dalla normativa in materia di ICAAP e di informativa al pubblico.

Viene fissata una soglia di capitale minimo a 2 milioni di euro (3 milioni per i soggetti che svolgono l’attività di rilascio di garanzie) e rafforzato l’impianto delle regole e dei poteri sugli intermediari. Mentre, nel caso in cui gli intermediari finanziari adottino la forma giuridica della società cooperativa a mutualità prevalente e esercitano esclusivamente l’attività di concessione di finanziamenti senza il rilascio di garanzie, è prevista una soglia più bassa di capitale minimo (euro 1,2 mln).

Il quadro della normativa si completa con il Decreto del Ministero delle Economia e Finanze del 2 aprile 2015, n. 53, recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli artt. 106, c. 3, 112, c. 3, e 114 del TUB, nonché dell’art. 7-ter, c. 1 bis, L. 130/1999 – disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti – in vigore dal 23 maggio 2015. 

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