Lo “Schema di linee guida sulla Compliance Antitrust” della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è un documento integrale che si propone di definire le linee guida per “l’adozione e il rispetto di uno specifico programma di compliance, adeguato e in linea con le best practice europee e nazionali” in ambito di antitrust.

Mentre, ad alto livello, gli obiettivi delle linee guida della AGCM sono la promozione di una cultura della concorrenza diffusa e la prevenzione di illeciti antitrust, dal punto di vista pratico, esse intendono:

  1. supportare gli operatori per la definizione dei contenuti del programma di compliance;
  2. fornire linee guida per la valutazione del programma ai fini del riconoscimento delle eventuali attenuanti ai fini dell’art. 15, c. 2-bis, della legge n. 287/90; e
  3. definire i criteri che l’Autorità intende adottare nella loro valutazione.

Le norme per la tutela della concorrenza

La Legge 287/90, “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, che ha istituito l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Titolo II), attribuendole i poteri per poter operare (Titolo III), definisce, nel titolo I:

  • le intese restrittive della libertà di concorrenza (art. 2);
  • l’abuso di posizione dominante (art. 3);
  • le operazioni di concentrazione (art. 5).

L’articolo 15 è invece dedicato a diffide e sanzioni:“Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, [la AGCM] dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione”.

Il comma 2-bis attenua l’entità della possibile sanzione, prevedendo la possibilità che l’Autorità definisca le casistiche in cui la sanzione può essere non applicata oppure ridotta.

Le linee guida della AGCM

Il programma di compliance

Nel merito delle Linee Guida della AGCM, si introduce il principio di proporzionalità e si richiede che il programma di compliance sia allineato ai reali rischi cui l’azienda è esposta. Si riporta l’esempio dei rischi collusivi, che possono dipendere dal numero di imprese attive, dalle loro dimensioni, dal livello di trasparenza delle condizioni commerciali ed altro; oppure quello dei rischi antitrust che possono dipendere dalla filiera produttiva.

Perché il programma di compliance sia parte integrante della cultura e della politica aziendale, richiede un impegno reale e continuo, con il suo riconoscimento all’interno dei codici etici e delle procedure aziendali, con adeguati strumenti di controllo, con risorse dedicate e con un responsabile che possa agire con autonomia ed indipendenza.

L’approccio ipotizzato dalla AGCM è quello standard di una funzione di controllo: assessment dei rischi, definizione dei controlli, monitoraggio continuo, attenzione alla awarness e alla conoscenza delle tematiche antitrust da parte dei dipendenti, disegno efficace dei processi aziendali, misure disciplinari e incentivi funzionali al rispetto del programma di compliance, competenze ed indipendenza del responsabile per il presidio dei rischi antitrust.

Valutazione dei programmi e sanzioni

Inoltre, se l’impresa è coinvolta in un procedimento istruttorio e vuole beneficiare dell’attenuante, deve essere in grado di provare che il programma di compliance posto in essere sia adeguato e che la sua applicazione sia effettiva.

A tal fine, dovrà essere consegnata all’Autorità una Relazione, spiegando:

  1. le ragioni per cui il programma possa ritenersi adeguato alla prevenzione degli illeciti antitrust;
  2. le iniziative concrete poste in essere dall’impresa per l’effettiva ed efficace applicazione/implementazione del programma;
  3. e allegando apposita documentazione che includa, non solo gli atti di predisposizione del programma (come linee guida interne o manuali operativi) ma anche documenti che testimonino l’effettivo e concreto impegno al rispetto dello stesso.

L’Autorità prevede la possibilità di adottare programmi di compliance anche successivamente all’avvio del procedimento istruttorio, ma in tali casi l’eventuale riduzione della sanzione non potrà essere superiore al 5%. Al contrario, per programmi di compliance adeguati che abbiano funzionato efficacemente, permettendo la tempestiva scoperta e interruzione dell’illecito, prima della notifica dell’avvio del procedimento istruttorio, la riduzione della sanzione può arrivare al 15%.