Una nuova comunicazione di Banca d’Italia sulla cessione del quinto dello stipendio e della pensione pone l’attenzione su:

  • valutazione del merito creditizio del cliente;
  • rappresentazione dei costi e sulla comunicazione alla clientela;
  • pratiche legate ai rinnovi e alle estinzioni anticipate;
  • polizze assicurative;
  • gestione della rete.

Un’ultima sessione è dedicata alle cessioni di rapporti.

L’obiettivo del documento è quello di “colpire le condotte non pienamente conformi ovvero elusive del quadro normativo, indicando agli intermediari i presidi organizzativi da rafforzare e gli interventi correttivi e migliorativi necessari nonché i comportamenti più virtuosi verso i quali tendere, senza ricadute in termini di costo per la clientela”.

Un’importante opportunità di finanziamento

La cessione del quinto dello stipendio (CQS) o della pensione (CQP) è un prodotto vecchio nell’offerta finanziaria nazionale, introdotto dal D.P.R. 180 del 1950, e unico nel mercato internazionale del credito al consumo.

Il numero di finanziamenti erogati rispetto al livello complessivo dei prestiti personali è sempre stato, in realtà, particolarmente contenuto, un po’ per la struttura economica del Paese, con un numero elevato di piccole e medie imprese e il concetto di contratto a tempo indeterminato in prevalenza legato al mondo della pubblica amministrazione, ma anche perché presenta complessità gestionali e richiede competenze specifiche, che lo hanno reso probabilmente meno attrattivo per una parte delle società finanziarie nazionali.

L’Osservatorio Assofin per il credito al consumo mostra che i flussi finanziati nel 2017 dalle società associate sono stati pari a 5.115 milioni per il CQSP, verso i 21.568 milioni dei prestiti personali ed i 3.780 milioni degli altri prestiti finalizzati.

Trasparenza delle informazioni fornite alla clientela: alcuni dettagli da Banca d’Italia

La Banca d’Italia è tornata più volte a porre l’attenzione su una serie di limiti gestionali e di comportamenti che il regolatore non ritiene adeguati.

Il più recente intervento è stato pubblicato a marzo del 2018, successivo alla Comunicazione 139180 del 2011; alla Comunicazione 192691 del 2009; alla Consultazione sui “Riflessi sulle segnalazioni di centrale dei rischi e di vigilanza” del 2014.

Tra i punti principali, si pone l’attenzione sulla valutazione del merito creditizio, soprattutto per ridurre l’effetto del sovraindebitamento che può derivare da rinnovi effettuati senza tener conto di informazioni provenienti dalle banche dati, l’effetto congiunto di eventuali delegazioni di pagamento o altri finanziamenti e condizioni non favorevoli che possono essere identificate sono attraverso l’analisi della situazione del nucleo familiare nel complesso.

Una buona parte del documento è poi dedicato a temi di chiarezza e trasparenza nei confronti della clientela, su cui ci vogliamo soffermare.

Nelle comunicazioni ai clienti, in ottica di migliorare la qualità delle informazioni fornite, occorre indicare in modo chiaro il momento a partire dal quale è possibile rinnovare una operazione di cessione.

È necessario porre maggiore attenzione nella rappresentazione dei costi e nell’adozione di schemi tariffari semplici e chiari, al fine di evitare duplicazioni di commissioni a fronte di una medesima attività; ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring, o altre situazioni di scarsa trasparenza.

La rappresentazione dei costi nelle operazioni di rinnovo dei finanziamenti CQS deve essere rappresentata in modo comprensibile. L’applicazione dei prezzi deve riflettere le attività concretamente svolte, devono essere sempre giustificati e, soprattutto, devono essere in linea con il livello di rischio del cliente.

Anche le informazioni sul ruolo e sul costo dei diversi soggetti che intervengono nella distribuzione del prodotto devono essere rappresentati in modo chiaro e comprensibile. L’eventuale compenso del mediatore deve essere comunicato al consumatore e soggetto ad accordo scritto; inoltre, l’importo deve essere comunicato in tempo utile al finanziatore, per il calcolo del corretto TAEG.

Infine, Banca d’Italia richiama l’attenzione sulle Disposizioni per le comunicazioni periodiche alla clientela, ricordando agli intermediari che l’informativa al cliente deve essere completa e consentirgli di verificare la correttezza degli addebiti effettuati a suo carico, o informazioni sui pagamenti ritardati o mancanti, anche quando non imputabili al debitore.

Sul tema della cessione del quinto, vedere anche:

Cessione del quinto: estinzione anticipata di un finanziamento

La cessione del quinto fa il pieno di ricorsi in ABF