Banca d’Italia ha cominciato a porre l’attenzione al rischio di riciclaggio legato al rischio di frodi che sono molto frequenti nell’attività di leasing.
La Direttiva 2006/70/CE include i contratti di leasing tra le casistiche con basso rischio di riciclaggio.
La storia successiva ha dimostrato che tale regola non è sempre valida. Nella definizione delle attività di riciclaggio, si trovano anche le seguenti casistiche:
- l’intestazione fittizia della proprietà di un bene proveniente dalla partecipazione ad un’attività criminosa;
- la richiesta di un finanziamento formulata da una società in cui vengono reimpiegati capitali provenienti da attività criminose;
- l’erogazione di un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura rubata.
All’incirca nel 2011, Banca d’Italia ha cominciato a porre l’attenzione al rischio di riciclaggio legato al rischio di frodi, che sono molto frequenti nell’attività di leasing. Con lo scopo di agevolare il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, il 17 gennaio 2011, la UIF ha definito per gli operatori del settore lo schema che descrive le possibili anomalie relative all’operatività connessa ai contratti di leasing.
Il contratto di leasing può essere utilizzato come strumento di riciclaggio attraverso il pagamento delle rate con denaro di provenienza illecita. Poiché il contratto di leasing potrebbe rendere più difficile la riconducibilità del bene al soggetto che ne ha l’effettiva disponibilità, al fine di contrastare questi fenomeni si è affermato un orientamento secondo cui anche il bene oggetto di leasing può essere sequestrato nel caso di procedimenti di prevenzione o procedimenti penali per reati mafiosi, il che però comporterebbe un danno all’azienda di leasing.
In alcuni contratti si leggono, pertanto, clausole di questo tipo: “La Società di leasing è autorizzata a risolvere immediatamente il contratto qualora l’assuntore non ottemperi agli obblighi di cooperazione per quanto concerne le norme sul riciclaggio di denaro, oppure quando il presente contratto, per motivi che l’assuntore dovrà difendere, contravviene alle norme sul riciclaggio di denaro”.
È fondamentale, però, una attenta attività di monitoraggio e di controllo. La comunicazione Prot. 0037575/11 del 17/1/2011, propone una lista di fattori ricorrenti che devono essere analizzati e gestiti per essere in grado di identificare eventuali comportamenti non legali:
- ricorso da parte di più clienti a un medesimo fornitore, il quale esercita un’attività che non appare coerente con le caratteristiche del bene concesso in leasing;
- incongruenza tra l’oggetto sociale dei clienti utilizzatori e la tipologia dei beni richiesti in leasing;
- richiesta di variazione dei dati relativi ai beni oggetto del contratto di leasing, tale da lasciar supporre l’inesistenza del bene stesso o la mancata consegna al cliente utilizzatore ovvero la falsificazione della documentazione necessaria alla stipula del contratto;
- riconducibilità in capo a un medesimo soggetto della qualifica di amministratore unico, socio o delegato a operare sui rapporti relativi a più società utilizzatrici;
- collegamenti tra utilizzatore e fornitore di un bene in leasing, tali da lasciare presumere che gli stessi siano riconducibili al medesimo soggetto economico;
- ricorrenza della medesima sede legale per più società utilizzatrici, fra loro non collegate giuridicamente;
- mancato o parziale pagamento di canoni di locazione e successivo inadempimento da parte del cliente utilizzatore;
- risoluzione del contratto per insolvenza del cliente dopo breve lasso di tempo dalla erogazione, senza che il bene venga restituito, specie se si tratta di un bene caratterizzato da limitata fungibilità;
- pagamento di canoni di locazione senza che il bene sia mai stato consegnato;
- interruzione da parte del fornitore dei lavori per la realizzazione del bene senza che il cliente dia inizio ad alcuna azione per l’inadempimento, specie laddove l’intermediario interrompa l’erogazione del finanziamento;
- ricorrenza del medesimo fornitore in più contratti risolti per insolvenza del cliente utilizzatore;
- comunicazioni di furto dei beni concessi in leasing, effettuate da soggetti terzi rispetto al cliente utilizzatore.
Alcuni strumenti informatici presenti sul mercato permettono una identificazione automatica degli schemi anomali, sulla base delle indicazioni fornite dalla UIF, eventualmente integrati da esperienze sul campo. Ad esempio, sono in grado di tenere sotto controllo:
- anagrafe soggetti e anagrafe contratti, per identificare relazioni pericolose tra fornitore e conduttore, persone fisiche presenti in più contratti in diversi ruoli, ecc;
- variazioni anagrafiche significative (quali cambio coordinate bancarie, cambio della compagine dei conduttori, ecc);
- Operatività anomala (maxirate, anticipi di notevole importo, furto di beni, insolvenze collegate a specifici fornitori).
In questo ambito è necessaria un’attenta attività investigativa da sottoporre a professionisti del settore.
Link: Articolo originale (a cura di Comply Consulting )