Il 21 dicembre 2015 EBA ha pubblicato i propri orientamenti finali in materia di politiche di remunerazione ai sensi degli articoli 74 (3) e 75 (2) della direttiva CRD IV (2013/36 / UE) e l’informativa ai sensi dell’articolo 450 del regolamento sui requisiti patrimoniali (regolamento 575/2013) (CRR). Una consultazione su una bozza delle linee guida fu pubblicata a Marzo 2015.
Le linee guida contengono le disposizioni per le politiche di remunerazione, di gruppo e i criteri di proporzionalità, insieme alle regole per l’assegnazione di remunerazioni fisse e variabili e dettagli sulle informazioni richieste ai sensi del CRR.
Il Capitolo 6 delle linee guida finali dell’EBA espone una sintesi dei contributi ricevuti dalle decisioni EBA e politiche prese in risposta al feedback. In particolare, l’EBA ha rivisto il suo approccio alla valutazione dei piani di investimento a lungo termine e cercato di chiarire l’applicazione delle disposizioni CRD IV nel contesto di gruppi. L’EBA intende inoltre sviluppare linee guida separate al fine di allineare l’interesse dei consumatori con la politica di remunerazione del personale di vendita.
Le linee guida saranno applicabili dal 1 gennaio 2017 (invece che dal 1 ° gennaio 2016, come proposto in origine). Le linee guida in materia di politiche e prassi di remunerazione pubblicate nel dicembre 2010 dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), il predecessore dell’ EBA, saranno abrogate il 31 dicembre 2016.
L’EBA ha anche pubblicato un parere sull’applicazione del principio di proporzionalità delle disposizioni di remunerazione parte della CRD IV sulla base delle risposte pervenute alle linee guida in bozza pubblicate a Marzo del 2015 (Visualizza link)
L’Articolo 92 (2) della direttiva CRD IV prevede che le autorità competenti garantiscano che i principi di remunerazione di cui agli articoli da 92 a 94 siano applicati in maniera e in misura adeguata alle dimensioni dell’impresa, dell’organizzazione interna, della natura, della portata e complessità delle attività dell’azienda. La linea dura dell’ EBA in opposizione ad alcune pratiche degli Stati membri, in particolare le cosiddette “neutralizations” (disapplicazione requisiti per alcune imprese di investimento) è stata accolta con allarme da molti gruppi industriali. L’EBA ha ammorbidito i toni, ma si mantiene ferrea nel richiedere che i requisiti di remunerazione CRD IV vengano applicati in modo coerente negli Stati Membri. Con un occhio al dettato dell’articolo 161 CRD IV in revisione, EBA raccomanda la revisione della CRD IV in merito ai seguenti punti:
- l’esclusione di alcune imprese piccole e non complesse dall’applicazione dei requisiti per quanto riguarda il differimento e il pagamento in strumenti di retribuzione variabile;
- la limitazione dell’applicazione dei principi retributivi al personale che riceve importi bassi di retribuzione variabile, anche in grandi imprese; e
- il consenso all’utilizzo di strumenti collegati ad azioni per la retribuzione variabile del personale.
Le proposte della EBA per le modifiche alla direttiva CRD IV sono riportate nell’allegato I al parere. L’allegato II contiene una relazione sull’attuazione da parte degli Stati membri del principio di proporzionalità in relazione alle disposizioni di remunerazione CRD IV.