La cosiddetta DAC6 entra in vigore in Italia il prossimo 26 agosto, dopo la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 100 del 30 luglio 2020.

Questo va ad attuare la Direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

La DAC6 (Mandatgory Disclosure) riprende anche la direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio, del 24 giugno 2020, che intende affrontare l’urgenza di rinviare alcuni termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale, a causa della pandemia di Covid-19, spostando gli adempimenti di circa sei mesi.

DAC6: le novità introdotte

L’ultimo pilastro normativo introdotto rientra nel quadro più ampio di rafforzamento degli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, con un particolare focus su quei comportamenti di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli. Si ritiene, a livello internazionale, che lo scambio automatico di informazioni sia uno strumento primario per la lotta all’evasione, in questi termini.

La direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata negli ultimi anni, come segue:

  • per ricomprendere nel contesto della mutua assistenza lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (direttiva 2014/107/UE),
  • di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri (direttiva 2015/2376/UE),
  • in materia di rendicontazione Paese per Paese delle imprese multinazionali (direttiva 2016/881/UE),
  • per consentire l’accesso da parte delle Autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (direttiva 2016/2258/UE).

Lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri deve essere effettuato dai soggetti obbligati all’Agenzia delle entrate, con le altre autorità competenti sia degli Stati membri sia di giurisdizioni estere con cui siano in vigore accordi per tale scambio.

Meccanismo Transfrontaliero

Per meccanismo transfrontaliero si intende, secondo l’art.2, “uno schema, accordo o progetto riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere” qualora si verifichi almeno una condizione, tra quelle elencate nella norma:

  • residenza fiscale del partecipante al meccanismo,
  • attività svolta;
  • alterazione della corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o identificazione del titolare effettivo.

Più soggetti con obbligo di comunicazione

Tra le novità del Decreto, vi è l’ampliamento dei soggetti che hanno l’obbligo di comunicazione, includendo anche professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, quali dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati.

Un punto che sarà probabilmente coperto da decreti attuativi è relativo al presupposto che chi agisce debba essere a conoscenza o che si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza del “reportable cross border Arrangement”, sulla base delle informazioni a lui disponibili e delle competenze necessarie per acquisire tali informazioni. La declinazione di dettaglio di tale concetto non è agevole, in quanto le organizzazioni internazionali non richiederebbero due diligence aggiuntive agli intermediari, ma ciò non esimerebbe dall’agire con la dovuta diligenza e l’utilizzo di tutte le informazioni già disponibili.

Le segnalazioni da effettuare

Ma cosa va segnalato nel concreto? L’articolo 6 include la lista delle informazioni richieste:

  1. l’identificazione degli intermediari e dei contribuenti (nome, data e luogo di nascita ovvero denominazione o ragione sociale, indirizzo, residenza a fini fiscali, numero di identificazione fiscale (NIF), ecc);
  2. gli elementi distintivi la cui presenza rende il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
  3. un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero;
  4. la data di avvio dell’attuazione;
  5. le disposizioni nazionali che stabiliscono l’obbligo di comunicazione;
  6. il valore del maccanismo transfrontaliero;
  7. l’identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati nonché delle altre giurisdizioni potenzialmente interessate;
  8. l’identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui è riconducibile tale soggetto.