L’ESMA ha pubblicato un discussion paper al fine di raccogliere feedback sul possibile utilizzo della DLT (Distributed Ledger Technology) nei Security Markets, sui suoi potenziali benefici e sui rischi che tale utilizzo può comportare.

Tra i benefici si citano: maggiore sicurezza, maggiore efficienza nelle attività di clearing e settlement, riduzione dei costi. Ad esempio, si potrebbe registrare una riduzione del numero di intermediari coinvolti, più efficienza nei processi di riconciliazione, maggiore facilità nell’esecuzione di transazioni tra Paesi diversi. La tecnologia potrebbe facilitare la raccolta, il consolidamento, la velocità nello scambio di dati, con obiettivi di risk management e/o di reporting ai regulators. Si potrebbe anche avere un impatto positive sul rischio di controparte.

Tra i rischi, si riconosce che la tecnologia è ancora in una fase embrionale e che pertanto per un uso più ampio nei Security Markets occorreranno ulteriori valutazioni sulle infrastrutture. Alcune sfide saranno legate alla tecnologia, ad esempio: la sua scalabilità e l’inter-operabilità con i sistemi esistenti. Al fine di ottenere il corretto settlement, è necessario che sia l’asset sia il cash siano processati simultaneamente, pertanto si evince la necessità di creare un ponte tra le transazioni processate tramite DLT ed i ledger con i dati monetari. Ancora, bisognerà affrontare il tema legato alla non modificabilità dei dati nei DLT, una volta validata la transazione, nel caso in cui sia necessario fare dei cambiamenti o annullarla. Altro tema riguarderà, ad esempio, le transazioni di derivati, per le quali margini e requisiti di collateral sono calcolati al netto, mentre le tecnologie DLT ragionano sul lordo.

Altre sfide, invece, riguarderanno per contro il quadro di governance, la privacy, questioni regolamentari e legali.




I ledgers distribuiti – noti anche come blockchains – sono essenzialmente registri di record. La loro unicità sta nel fatto che sono mantenuti da una rete condivisa o distribuita di partecipanti e non da un ente centrale, come nell’attuale mercato. Un’altra caratteristica distintiva è l’ampio uso della crittografia per memorizzare attività e convalidare transazioni. Progettato originariamente per il Bitcoin, si sta diffondendo ai servizi finanziari tradizionali ed ha ovviamente attirato l’attenzione del regolatore.

Il processo di consultazione dovrebbe permettere all’ESMA di valutare con maggiore dettaglio le opportunità e le sfide poste dalla DLT e definire una risposta normativa specifica per l’utilizzo di questa tecnologia nei security markets.

Il paper è indirizzato sia a soggetti operanti nel settore delle tecnologie, come ad esempio le società di Fintech, sia a tutti gli istituti finanziari interessati all’utilizzo del DLT, come banche, controparti centrali, depositarie, gestori di fondi, investitori e così via dicendo.

Il documento è così strutturato:

  • un background sulla DLT e sull’approccio dell’ESMA a tale tecnologia;
  • identificazione dei possibili benefici nell’utilizzo della tecnologia applicata ai Security Markets;
  • una discussione su shortcomings/challenges legati a tali benefici;
  • un approfondimento sui rischi e
  • nell’ultima sezione, la descrizione del quadro normativo di riferimento, con un focus sulla principale legislazione europea che può avere un legame con l’applicazione del DLT nei security markets.

Soffermandoci sull’ultima sezione, vengono elencate:

  • la European Market Infrastructure Regulation (EMIR) e la Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), in particolare per le attività di clearing;
  • la Settlement Finality Directive (SFD) e la Central Securities Depositories Regulation (CSDR), invece per le attività di settlement.

Altri impatti potrebbero riguardare la Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), la direttiva UCITS, la Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), per ciò che concerne la tenuta dei registri e le responsabilità in tema di sicurezza e gestione, compreso l’asset servicing; ma anche le attività di regulatory reporting.

Altre normative collegate potrebbero essere:

  • la Securities Financing Transaction Regulation (SFTR),
  • la direttiva sui Financial Collateral Arrangements,
  • la regolamentazione sul Market Abuse,
  • la direttiva sull’Antiriciclaggio,
  • la Short Selling Regulation.

Potrebbero anche applicarsi alcuni principi, come i Principi CPMI-IOSCO sulle Infrastrutture dei mercati finanziari.

Come si può intuire, le implicazioni derivanti dallo sviluppo di tali tecnologie possono essere davvero notevoli ed avere impatti interni alle aziende finanziarie (in termini di organizzazione aziendale, controlli, IT, prodotti) ed esterni, con la necessità di nuove figure professionali e di diverse imprese di servizi e di consulenza. Per chi volesse approfondire maggiormente i contenuti del documento, questo è pubblicato sul sito dell’ESMA a questo link.

Le risposte ai quesiti dovranno essere inviate entro il 2 settembre 2016.