A cura di Roberto Meli.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2018 il Provvedimento di Banca d’Italia del 5 dicembre 2018, con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al provvedimento della Banca d’Italia «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» adottato il 29 luglio 2009, e successivamente modificato.

Il documento è finalizzato a garantire che l’offerta di prodotti bancari sia rivolta alla clientela ritenuta idonea, e sono applicabili per i nuovi prodotti elaborati e offerti sul mercato a partire dal 01 gennaio 2019 e, in ogni caso, a tutti i prodotti che dopo tale data saranno oggetto di modifica sostanziale

A chi interessano le nuove disposizioni

I soggetti tenuti all’osservazione delle nuove disposizioni sulla governance dei prodotti bancari sono le banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 TUB, Poste Italiane S.p.a., IMEL, Istituti di Pagamento, confidi, infine è stata prevista l’estensione anche ai mediatori creditizi.

L’applicazione della nuova disciplina è posticipata al 01 gennaio 2020 per le BCC e per gli intermediari con attivo inferiore a 3,5 miliardi di euro.



Ambito di applicazione soggettivo

La normativa prevede che le nuove norme si applichino ai prodotti bancari destinati alla clientela al dettaglio, categoria che include:

  • Consumatori;
  • Persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale;
  • Enti senza finalità di lucro;
  • Micro-imprese.

Non è vietato, qualora l’intermediario lo volesse, di estendere la disciplina anche a clienti NON al dettaglio, quali società di capitali o consorzi.

Ambito di applicazione oggettivo

I prodotti destinatari della nuova disciplina sono quelli previsti dal Titolo VI TUB:

  • il credito al consumo;
  • il credito immobiliare ai consumatori;
  • i servizi di pagamento (carte conto, prepagate…);
  • i conti correnti.

Rientra nel perimetro di applicazione anche il “deposito titoli”, limitatamente al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.

Sono pertanto esclusi prodotti assicurativi (es. polizze) e servizi finanziari, quest’ultimi regolati dalla normativa MIFID 2.

Entriamo nel merito del nuovo iter previsto

Qualora un intermediario voglia commercializzare un nuovo prodotto oppure voglia apportare una modifica sostanziale ad uno già presente nel proprio catalogo dovrà svolgere una duplice attività preventiva:

  • definire il target market, ossia il range di clientela cui voglia destinare il prodotto, individuando anche in negativo quelli a cui non sia potenzialmente vendibile;
  • effettuare un product test, cioè verificare che il prodotto sia idoneo a soddisfare gli obiettivi aziendali tenuti in considerazione gli interessi della clientela individuata nel target market.

Successivamente, nella fase post-vendita con scadenza almeno annuale, dovrà essere svolta l’attività di monitoraggio del prodotto per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti e se del caso, apportare dei correttivi.

Il monitoraggio riguardante la coerenza del prodotto con le informazioni individuate in sede di analisi, devono essere conservate durante l’intero ciclo di vita del prodotto e non solo in relazione al periodo di commercializzazione.

Definizione di nuovo prodotto e modifica sostanziale?

In assenza di definizioni da parte dell’Autorità, si potrebbe ipotizzare come “nuovo prodotto” il caso di un mutuo rivolto ad uno specifico target di soggetti con una finalità ad hoc: sebbene il contratto di mutuo esista e sia già normato da più fonti, è ragionevole pensare che un prodotto nato per soddisfare una specifica esigenza di una categoria circoscritta di soggetti possa ritenersi un nuovo prodotto, pertanto destinatario delle nuove disposizioni.

Viceversa, potrebbe non essere considerato “nuovo prodotto” un contratto di mutuo rivolto ad una specifica categoria di clienti, che come unica differenza sia un tasso di interesse agevolato a prescindere dalle finalità, quindi una mera convenzione.

Se può suscitare dubbi interpretativi il concetto di “nuovo prodotto”, ulteriori problemi può scaturire la mancata definizione di “modifica sostanziale”, anche in questo caso i criteri vanno dedotti in via interpretativa: la mera variazione dell’importo di una commissione non è da considerarsi una “modifica sostanziale” in quanto non altera il target market e/o la struttura del prodotto, inoltre in tal caso il cliente è già tutelato dall’art. 118 TUB.

Prendendo in esame ancora il contratto di mutuo, si potrebbe considerare “modifica sostanziale” la periodicità di rimborso della rata, poiché potrebbe incidere sulla capacità reddituale della controparte.



Una “MIFID” dei prodotti bancari?

A differenza di quanto previsto per la vendita dei prodotti finanziari non si parla di idoneità alla vendita di un determinato prodotto collegato al livello di istruzione/alfabetizzazione del cliente e tantomeno vi è unione con la complessità del prodotto.

La banca è libera di definire attraverso proprie regole di vendibilità a chi destinare un determinato prodotto attraverso il target market; durante la fase di monitoraggio diverrà tangibile la bontà dell’analisi preliminare: qualora il set dei destinatari o la durata del prodotto venduto in precedenza non dovesse essere in linea con quanto stabilito, sarà onere per l’intermediario adottare linee di accorgimento, non necessariamente estreme quali il recesso o la rimodulazione del prodotto, ma molto meno incisive quali ad esempio la rimodulazione del target market.

Saper utilizzare i dati

Come già sottolineato in precedenti articoli, la profilazione del cliente e i dati registrati nei database bancari (sempre tenendo conto delle disposizioni del GDPR) assumono anche in questo nuovo ambito un ruolo fondamentale: conoscere le caratteristiche delle proprie controparti (attività svolta, residenza, età), nonché i comportamenti deducibili dai movimenti di conto corrente quali le abitudini di spesa, possono permettere agli intermediari di svolgere delle analisi di target market e product test maggiormente consone alla realtà aziendale, ed in ultimo (ma non per importanza) cogliere maggiori opportunità di business.