A cura di Michele Trifiletti, Responsabile del Sistema dei Controlli Interni Chaabi Bank Succursale Italia.
Ogni eventuale parere espresso è personale e non vincola in alcun modo l’azienda.
Con comunicato stampa del 15 maggio 2017, la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato la Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità degli Esponenti Bancari che si applica alle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità
- dei componenti dell’organo di amministrazione, sia con funzione di gestione (membri esecutivi) sia con funzione di supervisione strategica e controllo (membri non esecutivi),
- di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE (enti significativi), che siano enti creditizi o società di partecipazione finanziaria (mista),
- nonché agli enti meno significativi nel contesto di autorizzazioni all’attività bancaria o partecipazioni qualificate.
La vigilanza sui requisiti di professionalità e onorabilità rientra fra le competenze esclusive della BCE, come precisato dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sul Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) nell’ambito della vigilanza della BCE sulla governance complessiva degli enti creditizi.
Ai fini dell’assolvimento dei propri compiti di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se questo si compone di direttive, la legislazione nazionale di recepimento.
La verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità può essere determinata da:
- nuova nomina, variazione di carica o rinnovo;
- nuovi fatti o qualsiasi altro problema;
- procedura relativa a rilascio di autorizzazione all’attività bancaria o a partecipazioni qualificate.
Criteri di valutazione di professionalità e onorabilità
La professionalità e l’onorabilità dei membri dell’organo di amministrazione è valutata sulla base di cinque criteri:
- esperienza: i componenti dell’organo di amministrazione devono possedere le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. “Esperienza” intesa come esperienza professionale pregressa sia le conoscenze (e
- onorabilità: i componenti dell’organo di amministrazione soddisfano sempre i requisiti di onorabilità in modo da garantire la sana e prudente gestione dell’ente vigilato. Poiché un soggetto non può che essere o meno in possesso dei requisiti di onorabilità, non è possibile applicare il principio di proporzionalità a questo requisito o alla sua verifica, che andrebbe condotta per tutte le tipologie di intermediari con le stesse modalità.
Un esponente di nuova nomina sarà considerato in possesso dei requisiti di onorabilità in assenza di elementi che suggeriscano il contrario e in assenza di dubbi fondati sull’onorabilità del soggetto stesso:
- conflitti di interesse e indipendenza di giudizio: i componenti degli organi di amministrazione dovrebbero essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti (ossia agire con indipendenza di giudizio). L’indipendenza di giudizio può essere compromessa dai conflitti di interesse.
- disponibilità di tempo: tutti i componenti dell’organo di amministrazione devono poter dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni all’interno dell’ente;
- adeguatezza complessiva: è responsabilità primaria dell’ente vigilato individuare le carenze riferite all’idoneità complessiva del proprio organo di amministrazione tramite un’autovalutazione condotta, ad esempio, sulla base di una matrice di idoneità.