Il 15 febbraio, l’ESMA ha pubblicato un documento di discussione con lo scopo di consultare pareri delle parti interessate sulla realizzazione tecnica del Regolamento Benchmark. Questo processo di regolamentazione è stato avviato il 18 settembre 2013 a livello di Unione europea, quando la Commissione ha pubblicato una proposta legislativa per un nuovo regolamento sui parametri di riferimento, che è in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) e, più recentemente, il 9 dicembre 2015, è stato raggiunto un accordo sul testo finale della proposta di regolamento, con l’approvazione del Consiglio Europeo. Il testo è attualmente in attesa di una votazione finale del Parlamento UE prima di essere inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Secondo il testo del nuovo regolamento, l’attuale definizione di “benchmark” è:

“un indice con riferimento al quale viene connesso l’importo da pagare nell’ambito di uno strumento finanziario o un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario oppure un indice che viene utilizzato per misurare le prestazioni di un fondo di investimento con le finalità di monitorare il ritorno di tale indice o per definire l’asset allocation di un portafoglio o per calcolare le commissioni di performance “.

I benchmark sono la pietra miliare del sistema finanziario in quanto sono fondamentali per il funzionamento dei mercati, oltre ad essere centrale per i mutui e risparmi di milioni di persone, ma il loro stato non regolamentata fino ad oggi ha dimostrato di essere problematico con casi diffusi di manipolazione e abusi.

Ora, con il conteggio attuale delle multe che si estende per oltre 9 miliardi di $ e più di 30 individui coinvolti per gli scandali di LIBOR ed EURIBOR, è diventato chiaro che la mancata regolamentazione dei benchmark è un problema pressante che sta danneggiando l’industria dei servizi finanziari. Pertanto, misure di regolamentazione per evitare la loro manipolazione sono necessarie e la risposta è stata senza compromessi.

Perché sono necessarie misure di regolamentazione?

L’idea corrente di regolamento è derivata da principi che sono state concordati a livello internazionale dallo IOSCO. Pubblicato nel luglio 2013, il rapporto definisce 19 principi diversi fornendo un quadro globale per il funzionamento dei parametri di riferimento nei mercati finanziari in quattro diverse aree: la governance, qualità di riferimento, qualità dei meccanismi di metodologia e di responsabilità. Questi principi e la loro attuazione sono stati più recentemente rivisti per la seconda volta il 26 febbraio 2016, facendo riferimento ai progressi fatti finora, ed ai problemi ancora da risolvere, in ogni caso, il nuovo regolamento UE è definito come un progresso per la regolazione dell’EURIBOR.

Insieme a questo, sia il regolamento sugli abusi di mercato (MAR) e sanzioni penali per direttiva sugli abusi di mercato (CSMAD) hanno incorporato gli emendamenti che stabiliscono che qualsiasi manipolazione dei parametri di riferimento è illegale e soggetto a sanzioni amministrative o penali.

Il Benchamrk Regulation oltre, e si propone di ristrutturare completamente il processo di governance di parametri di riferimento garantendo l’attuazione di un quadro comune. I Benchmark, in particolare LIBOR ed EURIBOR, sono stati stigmatizzati dai recenti scandali, e queste misure sono il tentativo dei regolatori per riprendere il controllo e garantire l’integrità e la precisione.

Che cosa si propone di ottenere il regolamento?

Gli obiettivi generali  includono la necessità di mitigare i problemi che circondano la manipolazione degli indici che sono sorte a causa di una supervisione inadeguata, problemi di conflitti di interesse e la mancanza di un quadro di governance formale. Questo, si spera essere raggiunto attraverso il miglioramento dei sistemi di governo e controllo del processo di riferimento, e facendo in modo che la gestione dei dati venga monitorata correttamente. Ci sarà anche l’accento sul miglioramento della qualità dei dati di input che viene utilizzata dagli amministratori degli indic. Infine, la tutela dei consumatori e degli investitori sarà raggiunta attraverso un aumento dei requisiti di trasparenza su come si costruisce un indice e l’incorporazione di diritti di ricorso per le violazioni.

L’applicazione del regolamento comporterà la categorizzazione dei parametri di riferimento che utilizzano tre criteri distinti.

Il primo dipende dalla natura delle attività sottostanti, in particolare se si tratta di un tasso di interesse interbancario o di una merce in quanto questi sono soggetti ad un insieme indipendente di regole di cui all’allegato II e III nel testo del regolamento.

Il secondo passo nel processo di classificazione riguarda il significato del benchmark – ossia critico, significativo o non significativo. Il test per indici critici è sancito dall’articolo 13 del regolamento e, se soddisfatto, questi benchmark saranno soggetti a requisiti di contribuzione obbligatori e determinati requisiti di notifica. I parametri di riferimento significativi sono definiti all’articolo 14 ter, mentre i benchmark non significativi sono definiti all’articolo 14 quinquies. Entrambi sono soggetti a requisiti meno rigorosi e gli amministratori di questi indici sono anche esenti da determinati requisiti.

Il terzo criterio di classificazione riguarda la sorgente di dati, ad esempio , se si tratta di dati regolamentati è possibile applicare delle esenzioni.

Ampi poteri di controllo e di indagine sono anche dati alle autorità nazionali di regolamentazione, oltre a consentire la creazione di sanzioni in caso di violazione.

Lo stato attuale delle misure di regolamentazione?

Con la conferma del testo definitivo del regolamento del 9 dicembre 2015, il documento di discussione dell’ESMA è stato redatto e diffuso con l’obiettivo di catturare opinioni delle parti interessate sulla base di 113 domande riguardanti la realizzazione tecnica del regolamento. Questo documento di discussione cerca di chiarire, in ampio dettaglio, alcuni punti che avranno un impatto sul processo di attuazione per coloro che rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento.

In generale, il documento copre sei grandi settori, vale a dire la definizione di parametri di riferimento, i requisiti per la funzione di sorveglianza di riferimento, i requisiti per i dati fonte, la governance e requisiti di controllo per i collaboratori supervisionati, l’autorizzazione e la registrazione di un amministratore e di requisiti di trasparenza per quanto riguarda il metodologia di riferimento. Un’audizione pubblica si è tenuta a discutere la carta, il 29 febbraio, mentre il termine per le risposte comporta una relativamente rapida inversione di tendenza entro il 29 marzo 2016. L’ESMA si propone di pubblicare le risposte nel terzo trimestre di quest’anno.

Il testo finale del regolamento è ancora in attesa di adozione formale da parte del Parlamento europeo, seguita da pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entrerà in vigore quindi il giorno successivo e si applicherà 18 mesi dopo questo, creando così un termine di attuazione concreta