A fine anno, il gruppo francese “La Poste” annuncia l’avvio di un servizio di consegna di pacchi tramite droni. L’autorizzazione ad operare è stata ottenuta dalla Direzione generale dell’aviazione civile (DGAC), per distanze entro 15 km in alcune aree predefinite della Francia, al fine di facilitare le consegne in aree di difficile accesso o in montagna.
Quello dei droni, o aeromobili a pilotaggio remoto (APR), è un mercato che si sta sviluppando velocemente al di fuori dell’ambito militare. Le previsioni della Federal Aviation Administration (FAA), relative agli Stati Uniti, sono di un numero di 600.000 APR entro la fine del 2016, per soli fini commerciali. Complessivamente, il mercato USA dovrebbe raggiungere o superare 4,7 milioni di unità nel 2020, e nel solo ambito commerciale passare da 2 a ben 127 miliardi di dollari.
A gennaio 2016, a livello globale, 20 compagnie avevano ottenuto importi elevati di finanziamenti da parte di venture capital, per un totale di quasi 500 milioni di dollari.
Assicurazioni per droni
Il settore assicurativo ha già compreso la rilevanza di tali strumenti per il loro business.
Esistono sul mercato polizze per l’utilizzo di droni in agricoltura, dove sono funzionali al monitoraggio delle coltivazioni, dei pascoli, dell’irrorazione di concimi e fitofarmaci, ed altro.
Coperture assicurative e servizi di gestione e liquidazione dei sinistri sono offerti anche in caso di collisioni in volo o perdita di controllo degli APR, che rappresentano i principali rischi di sicurezza del settore, inclusi eventuali danni fisici o a beni e danni verso terzi. Ci potrebbero essere anche rischi di hackeraggio (con la presa del controllo del mezzo, ad esempio, per motivi terroristici) e di privacy, considerando che il loro uso in ambito civile può anche consentire una serie di attività legate al rilevamento e al trasferimento di dati.
Le caratteristiche di questi dispositivi, come ad esempio effettuare foto, registrare audio e immagini impongono una maggiore attenzione e regolamentazione per la tutela del trattamento dei dati. Il Regolamento dell’ENAC, all’art. 34, rinvia ai principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare al principio di necessità di cui all’art. 3, ed a eventuali provvedimenti dell’Autorità Garante.
Ancora, anche per l’utilizzo degli APR a fini sportivi e ricreativi, il Regolamento dell’ENAC (responsabile della loro disciplina sulla base del Codice della Navigazione) stabilisce che non è consentito condurre i velivoli se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004 (art. 32). La mancanza dell’assicurazione può comportare sanzioni fino a 100mila euro.
I droni, comunque, possono essere anche strumento interno alle stesse Compagnie assicurative, ad esempio:
– per avere dispositivi più solidi nella valutazione dei rischi legati alla realizzazione di progetti infrastrutturali, residenziali o industriali;
– nella verifica dei danni causati da grandi catastrofi, per la valutazione degli indennizzi;
– nella valutazione real time dei danni di un incidente stradale.
Altri impatti dell’utilizzo di droni
Impatti dell’utilizzo dei droni sono ipotizzabili anche nel Real Estate, grazie alla documentazione aerea delle proprietà. Invece, per ciò che concerne l’ambito bancario, le possibilità di utilizzo non sono ancora molto chiare. In alcuni casi si ipotizza che, nonostante la forte spinta alla digitalizzazione e dematerializzazione dei servizi bancari, denaro e assegni potrebbero avere ancora una componente fisica consistente, tale da considerare l’utilizzo delle APR per il cash delivery; si parla anche di servizi di consegna di documenti e contratti o di supporto nelle perizie per i mutui.
Alcune considerazioni
Come per tutti i settori ancora nuovi, il processo regolamentare è in fase di sviluppo ed omogeneizzazione. Il Consiglio Europeo sta appunto discutendo una modifica del EC Regulation N. 216/2008, con l’obiettivo di attribuire all’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) la totale competenza della regolamentazione e certificazione in materia di APR.
A livello nazionale, nel mese di Marzo, è stata depositata la proposta di legge (più volte rinviata) “Disposizioni per la regolamentazione del mercato e della circolazione dei mezzi aerei a pilotaggio remoto nonché istituzione della relativa banca di dati unica”, il cui obiettivo principale sarebbe quello di costituire una banca dati dei mezzi in circolazione.
Attualmente è in vigore quanto emanato dall’ENAC, rivisto nel dicembre del 2015, attraverso l’Emendamento 1 alla Ed.2 del Regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”.