Interchange Fee Regulation – EBA Consultation Paper

Il Regolamento (UE) 2015/751, pubblicato lo scorso 19 maggio 2015, stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carte, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (chi ha emesso la carta) sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (la Banca che ha convenzionato l’esercente) sono situati nell’Unione Europea. Il documento prevede in particolare (in vigore dal 9 dicembre 2015):

  1. l’applicazione di un tetto (“Cap”) alle commissioni dette MIF, Merchant Interchange Fee, per i pagamenti con carte di credito e debito;
  2. la proibizione di regole che limitino l’azione territoriale, facilitando così l’adozione di modelli cross-border;
  3. la separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni (fatta eccezione per gli schemi “a tre parti”).

Il CAP fissato dal Regolamento è pari allo 0,3% per ogni transazione effettuata con carta di credito, più una soglia dello 0,2% sulle transazioni abilitate tramite carte di debito. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito, gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle Interchange Fee anche inferiore allo 0,3%.

Il Regolamento agisce su una sola delle componenti dei costi che l’esercente si sobbarca, lasciando aperta la competizione su fronte Acquiring, permettendo di sviluppare offerte di convenzionamento più convenienti.

Dall’altro lato invece, si dispone che per ogni singola operazione di pagamento (Art. 12, comma 1, lettera c), si distingua chiaramente all’esercente tra le due voci di costo applicate: i) la MSC (Merchant Services Charge) e ii) la MIF (Merchant Interchange Fee). Questo al fine di evitare che una contrazione delle MIF, con una riduzione dei ricavi lato Issuing, venga riversato negativamente sul consumatore-titolare della carta, mediante l’aumento di altri costi, e conseguentemente sul consumatore.

I limiti fissati dal Regolamento non si applicano in alcuni casi. Sono esclusi:

  • operazioni tramite carte aziendali;
  • prelievi di contante presso gli sportelli automatici (ATM);
  • operazioni di pagamento con carte appartenenti a schemi “a tre parti” (trattasi di un modello che presuppone l’esistenza nei confronti dello schema di un solo soggetto nel quale collassano entrambe le funzioni di Acquirer e Issuer). Questa casistica però non si applica in tutti quei casi in cui lo schema concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente.

Il Regolamento interviene poi su temi di trasparenza, prevedendo:

  1. il divieto di imporre all’acquirente consumatore la scelta di uno strumento di pagamento preferito per l’esercente;
  2. una corretta informativa per il beneficiario, ossia nuove regole che impongono all’Acquirer di informare l’esercente, dopo l’esecuzione del pagamento, degli eventuali costi sostenuti (separando appunto MIF e MSC);
  3. il divieto per gli Acquirer di proporre convenzionamenti all’esercente in modalità “blending” (cioè l’applicazione di tariffe uniformi (o “a pacchetto”) che non si differenziano per tipologia di carta impiegata, come ad esempio quelle applicate nell’ambito di un’offerta di Mobile POS).

Dovranno entrare in vigore dall’8 giugno 2016 altre regole definite dal medesimo Regolamento, in particolare:

  1. co-badging e scelta dell’applicazione di pagamento: si introduce la possibilità per l’emettitore dello strumento di pagamento (carta o wallet) di scegliere di ospitare più applicazioni di pagamento e la libertà di scelta incondizionata e non condizionabile per l’utilizzatore, di impiegare una qualsiasi applicazione residente nello strumento al momento del pagamento;
  2. obbligo di accettare tutte le carte di uno schema (cc.dd. ‘Honour All Cards’ rules): prevede che, a parità di Cap, tutte le carte devono essere accettate (ossia non discriminando l’issuer), mentre è possibile non accettare quelle che propongono (per il negoziante) costi maggiori. Le attese per l’esercente sono, dunque, che trasferisca sul consumatore il beneficio dipeso dal Cap e che possa negoziare i costi delle carte non sottoposte al Cap stesso.