Le macro aree della Circolare 288 di Banca d’Italia sono le seguenti:

∙         Autorizzazione (Titolo I – Capitolo 1).

Gli intermediari finanziari per svolgere l’attività di concessione di finanziamenti devono essere autorizzati dalla Banca d’Italia. L’autorizzazione è diretta alla verifica dell’esistenza delle condizioni che assicurino la sana e prudente gestione dell’intermediario attraverso:

o   l’esistenza di un capitale minimo versato;

o   la qualità dei partecipanti e degli esponenti aziendali;

o   il programma di attività e l’assetto organizzativo.

 ∙         Gruppo finanziario (Titolo I – Capitolo 2).

Viene introdotta la nozione di gruppo per gli intermediari finanziari non bancari (art. 109 del TUB). Nel perimetro del gruppo sono inclusi gli intermediari finanziari, le società finanziarie (di cui all’art. 59 c. 2, lett. b), TUB) e le banche extracomunitarie controllate dalla capogruppo, nonché le società di gestione dei mercati regolamentati, le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e altri organismi societari che svolgono attività nell’interesse del gruppo. La società capogruppo può essere un intermediario finanziario o una società finanziaria.

La capogruppo, nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni per tutte la componenti del gruppo, al fine di essere conformi con le istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

∙         Attività esercitabili e partecipazioni detenibili (Titolo I – Capitolo 3).

Gli intermediari finanziari, sulla base della riforma, svolgono l’attività tipica (concessione di finanziamenti o di servicing), ma in aggiunta possono anche prestare:

  1. i) i servizi di pagamento ed emettere moneta elettronica;
  2. ii) i servizi di investimento;

iii) le attività connesse e strumentali;

  1. iv) le altre attività che la legge consente di esercitare a condizione che siano svolte in via subordinata (ad es. promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; gestione di fondi pubblici; distribuzione di prodotti assicurativi).

Sono introdotte specifiche disposizioni in materia di partecipazioni detenibili (previsti, in particolare, limiti prudenziali similari a quanto prescritto per le banche).

∙         Assetti proprietari ed esponenti aziendali (Titolo II).

Ai fini dell’autorizzazione, la Banca d’Italia valuta la sussistenza di una pluralità di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario, tra cui il possesso da parte del candidato acquirente dei requisiti di onorabilità, la sua reputazione e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione.

∙         Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (Titolo III).

L’assetto di governo, organizzativo e di controllo costituisce un elemento fondamentale per assicurare una gestione aziendale sana e prudente. I principi e le linee guida a cui il sistema di governo e di controllo degli intermediari si deve uniformare devono tener conto di:

o   principio di proporzionalità;

o   presidi idonei a prevenire ed identificare eventuali conflitti di interesse;

o   la capacità dei sistemi di amministrazione e controllo adottati dagli intermediari di assicurare l’efficienza e la correttezza della gestione e l’efficacia dei controlli.

Con particolare riferimento all’assetto delle funzioni di controllo:

– è data agli intermediari finanziari la possibilità di affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi a un’unica funzione, in base a criteri di proporzionalità;

– è consentito agli “intermediari minori” di affidare tutti i controlli, diversi da quelli di linea, a un’unica funzione.

∙         Disciplina prudenziale (Titolo IV).

Pur in presenza dell’introduzione del nuovo pacchetto di normativa europea (Regolamento UE n. 575/2013 e Direttiva 2013/36/UE[19]), la disciplina permette l’applicazione della cd. vigilanza equivalente (i.e. nel caso di specie lo stesso regime prudenziale delle banche) con alcune attenuazioni (es. il requisito per il rischio di credito e di controparte per gli intermediari che non raccolgono il risparmio presso il pubblico è pari al 6% degli RWA) ed esenzioni dall’applicazione di alcuni istituti previsti dal Regolamento n. 575/2013 (i.e. (i) liquidità e leva finanziaria; (ii) riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica).

∙         Vigilanza informativa e operazioni rilevanti (Titolo V).

Si prevede l’obbligo di fornire alla Banca d’Italia una informativa preventiva sui eventi particolari della vita aziendale, come fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni del capitale sociale, assunzione di partecipazioni qualificate in banche, società finanziarie e strumentali. Sono poi assoggettate ad autorizzazione le operazioni di cessione di azienda, rami d’azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco (ex art. 58 TUB).

∙         Periodo transitorio.

Nel periodo transitorio, la Circolare permette ai soggetti impattati dalla normativa di operare per 12 mesi successivi all’emanazione della Circolare.