Bird & Bird, nota legal firm internazionale, venerdì 16 Dicembre ha organizzato un incontro sulle principali novità, impatti e risvolti pratici per gli operatori in merito alla nuova disciplina in materia di abusi di mercato, entrata in vigore il 3 Luglio 2016 con il Regolamento UE n. 0596/2014 e la Direttiva 2014/57/UE.

L’intervento è stato costruito intorno a 7 case study presentati in aula di volta in volta in fase preliminare alla platea con la possibilità di risposta in tempo reale. La raccolta dei dati ha dato spunto per efficaci dibattiti sulla nuova applicazione della normativa.

Gli ambiti trattati hanno riguardato il concetto di informazione privilegiata. L’informazione privilegiata deve avere carattere preciso, deve essere di natura non pubblica, deve essere messa in relazione con un emittente strumenti finanziari e deve essere idonea ad influire in modo significativo sui prezzi per un investitore ragionevole.

Con la nuova disciplina è stato  ampliato il concetto di informazione privilegiata alle c.d. “fasi intermedie” o alle informazioni a “formazione progressiva” , di fatto la tappa intermedia di un processo prolungato può costituire una informazione privilegiata. Questo concerto comporta un arretramento della rilevanza dell’informazione ad una soglia anticipata rispetto al concretizzarsi degli eventi o dalle circostanze, comportando un maggior aggravio per le preposte strutture in ottica sia operativa che di monitoraggio.

Si è discusso successivamente in merito alla  procedura del ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate.  L’emittente, in linea di continuità con il passato, può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione delle informazioni privilegiate solo se ricorrano contestualmente le seguenti condizioni (art. 17 del MAR):

  • Comunicazione immediata pregiudica legittimi interessi,
  • Ritardo non fuorviante per il pubblico,
  • Mantenimento della riservatezza dell’informazione (altrimenti obbligo di comunicazione al pubblico)

Per quanto riguarda i registri degli insider, la nuova disciplina prevede l’applicazione di modelli uniformi e precisi per favorire omogeneità. E’ richiesto il formato elettronico che garantisca la riservatezza ed  esattezza delle informazioni, l’accesso limitato e tracciato di persone identificate, e la possibilità di accedere e reperire le versioni precedenti.

Infine, è stato Il considerando n. 32 del MAR introduce il nuovo concetto di market sounding in relazione alle interazioni tra un venditore di strumenti finanziari e uno o più potenziali investitori che hanno luogo prima dell’annuncio di un’operazione.

Quelli descritti sono solo alcuni degli spunti portati al dibattito dagli specialisti di Bird & Bird, infatti il nuovo contesto normativo non agevola il compito degli operatori che sono chiamati a confrontarsi con gli impatti derivanti dalla nuova disciplina in presenza di regole dai confini incerti in merito alla loro concreta applicazione nella gestione delle informazioni privilegiate, delle registrazioni dell’insider list e dell’internal dealing.