Come noto, il DDL 2081 appena approvato in via definitiva introduce due nuovi Istituti: quello delle “Unioni Civili tra persone dello stesso sesso” e quello della “Convivenza di fatto”.
In attesa che il Governo adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi che disciplinino princìpi e criteri direttivi, vorremmo cominciare una preliminare riflessione su quali potrebbero essere gli impatti sugli Istituti Finanziari ed Assicurativi.
Indubbiamente, l’introduzione dei due Istituti dovrebbe portare alla revisione delle procedure e dei relativi controlli sull’identificazione della clientela e ad un conseguente adattamento dei tool, per una corretta classificazione della stessa.
Quanto i diritti definiti dalla Legge impatteranno sull’offerta di prodotti, come ad esempio la concessione di un credito/ mutuo o di un fido maggiore su carta di credito, potrebbe invece essere oggetto di discussione più articolata nei prossimi mesi, come anche in ambito assicurativo sulle garanzie Vita.
Infatti, da un lato, la Legge garantisce di fatto alle unioni civili la reversibilità della pensione ed equipara il partner dello stesso sesso al coniuge per il diritto di eredità. Al convivente che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente viene anche garantita una partecipazione agli utili dell’impresa ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato.
Dall’altro lato, però, sono definiti dei diritti a “scadenza”. Ad esempio, in caso di decesso del partner proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione per un periodo di tempo limitato, a seconda della durata della relazione.
Lato convivenze di fatto, vengono riconosciuti diritti di subentro nell’affitto o il diritto a rimanere fino a 5 anni nella caso di proprietà del partner in caso del suo decesso e la possibilità di chiedere gli alimenti in caso di separazione.
L’Istat ci dice che nel 2014 i matrimoni celebrati sono stati 189.765, meno 4.300 rispetto all’anno precedente, con una diminuzione soprattutto per le prime nozze tra sposi di cittadinanza italiana ed una preferenza per il rito civile. Al tempo stesso, si stima che su quasi quattordici milioni di coppie, un milione e 242 mila fossero nello stesso anno coppie di fatto (circa il 9% del totale). Mentre, al momento, non sono disponibili dati chiari sul numero delle coppie tra persone dello stesso sesso. La nuova disciplina potrebbe portare ad un incremento o quanto meno ad una emersione dei dati reali sulle unioni ora non formalizzate.
Sarà pertanto interessante capire anche come le nuove forme di unione civile impatteranno, nei prossimi mesi, sulle analisi di clusterizzazione della clientela, sulle politiche di marketing e sulle scelte di posizionamento degli Istituti Finanziari.
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Riportiamo di seguito un estratto della Legge, mettendo a confronto i due Istituti su alcune delle principali tematiche.
Unioni civili tra persone dello stesso sesso | Disciplina delle convivenze di fatto | |
Costituzione |
L’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni” (cc.2-3).
L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civile”, come per l’istituto del matrimonio. Viene rilasciato un documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni (c.9). |
“I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”, che deve essere redatto con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
“il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione … deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe” (cc.50-52).
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Obblighi e vita familiare |
“dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione” (c.11). Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
“Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato” (c.12). “Le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione …, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile”. |
Il contratto di convivenza contiene l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo … (c.53).
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Scioglimento |
Si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio senza che sia previsto il periodo di separazione.
“L’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso, la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione” (cc.22-26). |
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato (c.60).
Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto (c.61).
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Regime patrimoniale |
“in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni” (c.13).
Il TFR (“le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile”) va corrisposto anche al convivente (c.17). |
Il contratto di convivenza contiene il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile (“dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio”).
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Mantenimento |
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In caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza e “l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”. |
Abitazione |
In caso di morte di uno dei partner … se il deceduto e’ proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza.
“Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni”. c. 42 La convivenza di fatto e’ titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari (c.42). |
In caso di scioglimento unilaterale, se la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione (c.61). |
Diritti successori |
La legge prevede l’estensione alle unioni civili di gran parte delle previsioni riguardanti le successioni previste per il matrimonio. “Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste:
– dal capo III (Dell’indegnità) e dal capo X (Dei legittimari) del tit. I, – dal tit. II (della proprietà) – e dal capo II (del lavoro domestico) e dal capo V-bis (Del patto di famiglia) del tit. IV del libro secondo del codice civile. |
In caso di regime patrimoniale della comunione dei beni, la risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile (Della comunione legale).
Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza (c.60).
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Impresa |
“Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato” (c. 46). |