L’accesso a fonti di finanziamento da parte di società innovative e start-up è un tema di interesse della Commissione Europea e fa parte del “Capital Markets Union Action Plan”.
Perché? Da statistiche emerge che il 60% delle start up sopravvive dopo i primi tre anni di vita e questa tipologia di aziende giovani, pur occupando in media solo il 17% della forza lavoro nell’area, in realtà crea il 42% di nuovi posti di lavoro, con una forza dirompente nel mercato del lavoro.
Al fine di fornire strumenti per integrare il credito fornito dalle Banche, il piano si focalizza sulle cosiddette fonti finanziarie alternative, tra cui anche il crowdfunding.
E’ su questo che vogliamo focalizzarci.
Il documento “Crowdfunding in the EU Capital Markets Union”, pubblicato lo scorso 3 maggio 2016, proprio dalla Commissione Europea, è solo una sintesi di un percorso almeno biennale, distribuito su più tappe:
- un workshop a dicembre 2014, durante il quale sono state sintetizzate le principali problematiche legate alle transazioni cross-border e di tipo legale, che limitano la promozione del crowdfunding in Europa;
- un secondo workshop, tenutosi a febbraio 2016, da cui è emerso che molti paesi membri hanno introdotto normative per il settore, ma con risultati molto divergenti tra loro (ad esempio sulla possibilità o meno dei crowdfunding di ottenere un passaporto MIFID);
- la creazione di un European Crowdfunding Stakeholder Forum (ECSF), composto da rappresentanti di associazioni, con l’obiettivo di promuovere training, trasparenza, best practices;
- uno studio che mappa il mercato per il periodo 2013-2014 e analizza gli interventi normativi necessari, pubblicato a Settembre del 2015;
- una analisi sulla conoscenza delle piattaforme da parte dei potenziali (o attuali) user come possibili strumenti di finanziamento e sulla conoscenza dei potenziali rischi associati al loro utilizzo;
- lo studio “Assessing the potential for crowdfunding and other forms of alternative finance to support research and innovation“, non ancora concluso, che dovrà fornire una visione omni-comprensiva di quali sono i potenziali investitori a livello europeo, nel settore.
Nel 2014, il totale dei finanziamenti nell’area euro era di 1.559 milioni, su 502 piattaforme; in aggiunta, altri 1.612 circa milioni di euro sono stati i finanziamenti raccolti da 510 piattaforme non EU. L’importo dei progetti falliti ammonta a meno di 74 milioni di euro.
I vantaggi nell’utilizzo di piattaforme di crowdfunding sono notevoli: forniscono la prova dell’esistenza dell’idea e la validazione del progetto, a beneficio degli investitori; danno la possibilità di avere accesso ad un grande numero di finanziatori, con conoscenze e competenze differenti e di ottenere una campagna di marketing di successo.
Sono stati identificati dalla Commissione Europea anche degli hot topics, legati alla fase ancora giovane nel ciclo di vita dei crowdfunders:
- in primo luogo, la rilevanza dell’innovazione e della tecnologia in questo settore, che potrebbe anche apportare soluzioni tecnologiche nuove a tutto il sistema del credito (anche quello più tradizionale);
- la crescente presenza di soggetti istituzionali, quindi non solo venture capital e business angles, ma anche banche, fondi, società di asset management, autorità nazionali ed altri;
- una crescente internalizzazione, sia in termini di tipologia di investitori, sia di origine dei progetti;
- l’avvio di alcuni mercati secondari, sui progetti di crowdfunding.
Ma qual è il quadro normativo ad oggi in essere? La Commissione ha effettuato una approfondita analisi sui regimi dei Paesi membri. Ne riportiamo uno stralcio (non completo) per Spagna, Francia, UK, Italia e Germania, relativo ad alcuni temi che si può immaginare potranno essere oggetto di revisione tramite una normativa comunitaria nei prossimi mesi, con l’obiettivo di normalizzare le differenze in essere:
- passaporto MIFID,
- modalità di autorizzazione,
- requisiti minimi di capitale,
- strumenti finanziari ammissibili,
- regole di KYC (in termini di AML, adeguatezza ed appropriatezza),
- grandezza dell’offerta ed ammontare massimo investibile,
- informativa,
- due diligence,
- conflitti di interesse, e
- requisiti professionali.
Per l’Italia, ricordiamo che la disciplina dell’equity crowdfunding contenuta nel regolamento del 26 giugno 2013 adottato dalla Consob, è stata recentemente aggiornata con delibera n° 19520 del 25 febbraio 2016, e rimandiamo anche al nostro contributo pubblicato lo scorso 15 aprile su questo sito.