La Commissione Europea ha pubblicato il 7 aprile 2016 ed in data 25 aprile 2016 le versioni finali dei documenti della Direttiva Delegata (DD) e del Regolamento Delegato (DR) ai sensi della Direttiva MiFID II.
La Direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) prevede l’obbligo di fornire alla clientela un’informativa, precisa e strutturata, in tempo utile prima dell’esecuzione della transazione o prima che il cliente risulti obbligato dalla sottoscrizione di un contratto.
Ma quale tipo di informativa di fatto è da consegnare al cliente?
L’informativa si divide in due tipologie, la prima è un’informativa precontrattuale consegnata ex-ante l’apertura del rapporto, la seconda è un’informativa per operazione.
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Informativa precontrattuale:
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Informativa precontrattuale sulla classificazione della clientela
Le imprese di investimento avranno l’obbligo di informare i propri clienti nuovi o già esistenti sulla classificazione effettuata sulla base dei criteri normativi, esplicitando la possibilità di richiedere una modifica della classe di appartenenza (Art. 45 Regolamento Delegato).
- Cliente Retail: residuale rispetto ai criteri di individuazione esplicitati nell’Allegato II (riferito ai clienti professionali);
- Cliente professionale: nell’Allegato II della MiFID II vengono precisati i criteri a cui deve ottemperare il cliente per essere definito «professionale»;
- Controparti Qualificate: l’art. 30 c. 2 della Mifid II specifica quali siano i soggetti riconosciuti come controparti qualificate dagli Stati Membri.
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Informativa precontrattuale sui conflitti di interesse
La gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano ha aumentato le possibilità di insorgenza di conflitti tra queste ultime e gli interessi dei clienti. Pertanto, le imprese hanno il dovere di adottare modalità efficaci per identificare/prevenire e gestire i conflitti di interesse.
Si tratta di fornire al cliente una descrizione generale della policy sui conflitti di interesse su supporto durevole e che garantisca al cliente di prendere una decisione consapevole sul servizio considerato. Al cliente deve inoltre essere garantito il diritto di richiedere ulteriori dettagli, da fornire su supporto durevole o attraverso il sito internet.
Infatti gli artt. 34 c. 4 del Regolamento Delegato 23 c. 2 della MiFID II prevedono che, qualora permanga il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, questi devono essere informati della natura generale e/o delle fonti del conflitto nonché dei provvedimenti adottati per attenuare i rischi in tal senso.
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Informativa precontrattuale sulle strategie di esecuzione degli ordini
L’art. 27 della MiFID II richiede alle imprese di fornire ai propri clienti informazioni in merito alla strategia di esecuzione degli ordini. L’impresa deve informare il cliente su come intende eseguire gli ordini, mentre debba essere evidenziata la possibilità di esecuzione al di fuori di una sede di negoziazione.
Il cliente deve poter visionare la strategia per l’esecuzione degli ordini selezionata per fornire un consenso preliminare ed in caso di esecuzione al di fuori di una sede di negoziazione il consenso deve essere esplicito
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Informativa precontrattuale sui rischi
La MiFID II, all’art. 24 c. 4 l. b), richiede all’impresa di investimento di fornire al cliente le informazioni sugli strumenti finanziari, comprendendo opportune avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento.
L’art. 43 del Regolamento Delegato precisa che tali informazioni devono essere fornite tenendo conto della classificazione del cliente e devono esplicitare il funzionamento dello strumento, la performance in condizioni di mercato positive e negative e la natura dello strumento.
E’ da aggiungere in questo contesto del raggiungimento di un accordo tra il Parlamento Europeo e il Consiglio circa lo slittamento ufficiale di un anno della data di entrata in vigore della MiFID II, spostata al 3 gennaio del 2018, e della data limite per il recepimento della normativa negli ordinamenti nazionali (luglio 2017). In Italia è stata avviata una consultazione pubblica relativa alle modifiche da apportare al TUF con riferimento alla MiFID II e del Regolamento (UE) n. 909/2014.