Pubblicato dall’ESMA, in data 3 ottobre 2016, il “Consultation paper” contenente una proposta per i futuri standard tecnici per l’implementazione della normativa sugli SFT.
L’UE, in un contesto di revisione complessiva della trasparenza nei mercati finanziari, si sta occupando anche di Securities Financing Transactions (SFT), al momento non coperti da alcuna normativa. Un punto in particolare sarà relativo al reporting ed alla trasparenza.
Per STF si intende in senso lato qualunque tipo di transazione dove i titoli sono usati per prestare denaro e viceversa. A titolo esemplificativo, ne sono inclusi pronti contro termine, attività di prestito titoli, transazioni sell/buy back. In ognuno di questi, la proprietà dei titoli cambia temporaneamente, in cambio di contanti, per poi invertirsi nuovamente al termine dell’operazione.
La proposta di regolamentazione risale al 29 gennaio del 2014, divenuta Regolamento (UE) 2015/2365 “sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento”, del 25 novembre 2015.
Mentre, in data 3 ottobre 2016, l’ESMA ha pubblicato un “Consultation paper” contenente una proposta per i futuri standard tecnici per l’implementazione della normativa.
Come indicato nel Regolamento del 2015: “La necessità della convergenza internazionale è rafforzata dalla possibilità che a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione talune attività attualmente esercitate dalle banche tradizionali possano migrare verso il settore bancario ombra e coinvolgere entità finanziarie e non finanziarie. Pertanto la trasparenza di dette attività diminuirebbe ulteriormente”. Inoltre l’UE è preoccupata del fatto che “Le SFT sono ampiamente utilizzate da gestori di organismi d’investimento collettivo per la gestione efficiente del portafoglio. … Gli investimenti effettuati sulla base di informazioni incomplete o inesatte in merito alla strategia di investimento dell’organismo d’investimento collettivo possono sfociare in perdite ingenti per gli investitori. È pertanto essenziale che gli organismi d’investimento collettivo comunichino tutte le informazioni particolareggiate pertinenti sull’uso delle SFT e dei total return swap”, e si aggiunge che “L’informativa completa sulle SFT e sui total return swap è pertanto uno strumento essenziale di salvaguardia contro possibili conflitti di interesse”.
Gli allegati A e B del Regolamento riguardano “Informazioni da fornire nelle relazioni semestrali e annuali dell’OICVM e nella relazione annuale del FIA” e “Informazioni da includere nel prospetto dell’OICVM e nell’informativa del FIA agli investitori”.
Ora, l’ESMA è pronta a raccogliere contributi degli operatori del settore, relativi alle misure di attuazione della normativa sugli SFT e sulle sue principali aree che sono:
- la procedura ei criteri per la registrazione come un “repertorio di dati sulle negoziazioni”;
- l’uso di principi contabili riconosciuti a livello internazionale, la logica di chiusura, sui principali aspetti della struttura e contenuto delle SFT;
- i requisiti in materia di trasparenza dei dati, la raccolta dei dati, l’aggregazione e il confronto; e
- i livelli di accesso per diverse autorità competenti.
Le proposte dell’ESMA seguono l’esperienza avuta con il Regolamento detto EMIR (Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) ed di altri regimi di reporting a livello comunitario, al fine di allineare il più possibile gli standard di segnalazione.
D’altro canto, l’ESMA propone alcune modifiche anche ai principi esistenti di attuazione di EMIR, al fine di garantire un livello di parità di condizioni, per gli operatori di mercato per quanto riguarda le regole di registrazione e di accesso.
La consultazione sarà chiusa il 30 novembre c.a. per poi finalizzare le norme tecniche e la loro approvazione da parte della Commissione Europea entro la fine del Q1 / Q2 del 2017.
Di conseguenza, la loro attuazione dovrebbe essere almeno all’inizio del 2018.