La consultazione per la modifica della Circolare 288/2015, con l’estensione agli Intermediari Finanziari del Regolamento delegato della Commissione Europea n. 171/2018 e delle Linee Guida dell’EBA sulla nuova definizione di default (EBA/GL/2016/07), terminerà il l’8 settembre prossimo.

Scopriamo le novità più importanti che questa modifica apporterà al Regolamento.

Introduzione di soglie assolute e relative

Tra gli interventi principali, è prevista l’introduzione di soglie assolute e soglie relative, da calcolarsi sull’ammontare totale dell’esposizione verso il debitore (capitale, interessi, commissioni), ai fini della classificazione a default:

  • la soglia assoluta sarà pari a 100 euro, per le esposizioni al dettaglio, e 500 euro, per le altre esposizioni;
  • la soglia relativa sarà pari all’1% dell’importo complessivo dell’esposizione.

La modifica sarà effettiva dal 1° gennaio 2021, sia per gli Istituti Finanziari che utilizzano la la metodologia standardizzata sia per coloro che sono autorizzati all’utilizzo di modelli avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito.

Semplificazioni e agevolazioni in merito ai fondi propri

Il secondo intervento rilevante riguarderà i fondi propri, a seguito dell’introduzione del Regolamento (UE) n. 876/2019. Oltre ad alcune semplificazioni nella computabilità degli strumenti di fondi propri, come la possibilità di rilasciare un’autorizzazione preventiva plafond della durata di un anno, sono previsti trattamenti agevolati, applicabili dal 27 giugno 2021, per:

  • i prestiti alle piccole e medie imprese (support factor: un fattore di sconto pari a 0,7619 per il calcolo del requisito di capitale, già previsto per importi fino a 1,5M, esteso ai prestiti fino a € 2,5M, cui viene aggiunto un ulteriore fattore di sconto di 0,85 per gli importi eccedenti tale valore;
  • i prestiti garantiti con cessione del quinto dello stipendio (che potranno essere ponderati ad una percentuale del 35%, invece che il 75% ora previsto per il retail).

Limite alla detenzione di partecipazione e immobili

In ultimo, verrà rivisto il limite alla detenzione di partecipazioni e immobili:

  • sarà possibile superare il limite generale agli investimenti in immobili se questi sono stati acquistati a tutela del credito, senza obbligo di pronto smobilizzo;
  • verrà poi eliminato l’obbligo di rispettare un requisito patrimoniale aggiuntivo per gli immobili detenuti in eccedenza rispetto al limite, definito dalle attuali disposizioni (cfr. Titolo I, Capitolo 3, Sezione IV paragrafo 2.1).

L’utilizzo di queste opzioni dovrà in ogni caso essere bilanciata da adeguati presidi di controllo, a fronte dei rischi connessi all’attività del comparto immobiliare.

Ponderare le posizioni associate a rischio elevato

In aggiunta, viene esteso agli Intermediari Finanziari anche il requisito di ponderare al 150% le posizioni associate a rischio particolarmente elevato; verranno integrate nella nuova versione della Circolare:

  • la Comunicazione del 20 aprile 2017 sulla riconfigurazione dei procedimenti amministrativi;
  • il Provvedimento del 9 aprile 2018, con cui è stata introdotta la disciplina in materia di IFRS 9.

Al contrario, verrà eliminato l’obbligo di comunicazione anticipata a Banca d’Italia dell’intenzione di acquisire rapporti giuridici in blocco, per un corrispettivo superiore alla soglia dell’1% dei fondi propri.

Conclusioni

Il processo di consultazione è un atto dovuto, al fine di allineare la disciplina Europea anche per gli Intermediari Finanziari; pertanto non sono attese in realtà modifiche rispetto al disegno proposta dalla Banca d’Italia.