A cura di Comply Consulting
In data 15 febbraio 2018, la CONSOB – con la Delibera n° 20307 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2018) – ha adottato il nuovo Regolamento Intermediari al fine di recepire al suo interno le prescrizioni di cui alla Direttiva UE n° 65/2014 (cd. MIFID II), al Regolamento UE n° 600/2014 (cd. MIFIR), nonché ai relativi atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.
Gli interventi più significativi hanno avuto a oggetto i seguenti ambiti:
- procedure di autorizzazione delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche;
- prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, recependo le disposizioni eurounitarie concernenti le regole di trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento;
- procedure per la corretta e trasparente prestazione dei servizi, per il controllo di conformità alla normativa, per il trattamento dei reclami, per le cd. operazioni personali, per la gestione dei conflitti di interesse e la conservazione delle registrazioni relative sia agli intermediari (Libro IV) sia per i gestori collettivi del risparmio (Libro VI);
- prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza nell’attività di gestione collettiva e commercializzazione di OICR;
- offerta fuori sede, promozione e collocamento a distanza, le cui disposizioni sono state modificate principalmente per adeguarle alla nuova disciplina di matrice MIFID II.
Inoltre, per gli operatori del risparmio gestito, si segnala l’inapplicabilità, a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari (ossia a far data dal 20 febbraio 2018), di talune disposizioni del Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio – adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con Provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modifiche (c.d. Regolamento Congiunto).
In particolare, trattasi delle seguenti disposizioni:
- degli articoli da 15 a 18, disciplinanti le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali;
- degli articoli da 23 a 29, disciplinanti i principi generali per tutti gli intermediari finanziari in tema di conflitti di interesse;
- degli articoli 34 e 42, disciplinanti rispettivamente i requisiti generali di organizzazione delle SGR, SICAV, SICAF e la funzione di controllo della conformità dei medesimi gestori;
- degli articoli da 45 a 49, disciplinanti i conflitti di interesse con specifico focus sugli operatori del risparmio gestito (SGR, SICAV, SICAF);
- degli articoli da 59 a 63, disciplinanti le procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti in tema di esternalizzazione (art. 59) e la conservazione delle registrazioni per le SGR, SICAV e SICAF (art. 63).
Per gli aspetti regolamentati dalle disposizioni di cui sopra, a far data dal 20 febbraio 2018, gli operatori del risparmio gestito dovranno fare riferimento alle seguenti disposizioni del nuovo Regolamento Intermediari:
- procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali: Libro IV (intermediari finanziari), artt. da 87 a 95; Libro VI (operatori del risparmio gestito), artt. da 110 a 128;
- principi generali per tutti gli intermediari finanziari in tema di conflitti di interesse: Libro IV, artt. da 87 a 95; conflitti di interesse con specifico focus sugli operatori del risparmio gestito (SGR, SICAV, SICAF): Libro VI, Parte II, Titolo II, artt. da 114 a 118;
- requisiti generali di organizzazione delle SGR, SICAV, SICAF e la funzione di controllo della conformità dei medesimi gestori: rispettivamente Libro V, artt. da 97 a 106 e Libro VI, Parte II artt. da 113 a 119;
- le procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti in tema di esternalizzazione e la conservazione delle registrazioni per le SGR, SICAV e SICAF: rispettivamente art. 119 e artt. da 120 a 123
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