Al fine di stimolare la concessione del credito delle banche tramite altre opzioni di garanzie concedibili, il Governo ha voluto introdurre nell’ordinamento giuridico italiano alcuni istituti propri di altre tradizioni giuridiche. Spicca tra le varie novità il pegno “non possessorio”, ovvero un pegno che prescinde dallo spossessamento, che, al momento, è considerato presupposto necessario ai fini dell’efficacia di tale Istituto.

Le imprese possono costituire un “pegno non possessorio” con atto scritto, a pena di nullità, recante il nome del creditore, del debitore, l’eventuale terzo concedente del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, l’importo del credito garantito e l’importo del credito massimo garantito, registrato in un registro informatizzato chiamato “registro dei pegni non possessori”, creato ad hoc dall’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo tipo di istituto pone di fronte agli operatori sia vantaggi che svantaggi.

Dal punto di vista dei vantaggi, il “pegno non possessorio” può essere concesso su beni esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche con riferimento a una o più categorie merceologiche ed il creditore del pegno non possessorio prevale, di fatto, sui creditori privilegiati del soggetto datore del pegno (es. dipendenti e professionisti).

Permangono tuttavia dubbi sull’effettiva semplificazione delle procedure esecutive, infatti in caso di inadempimento sarà necessaria una vendita forzata dei beni concessi in “pegno non possessorio”, ancora nella disponibilità del debitore e nel caso in cui vi siano più beni identici senza targhetta identificativa, sarà difficile individuare quale dovrà essere venduto forzatamente ai fini del soddisfacimento dei creditori