Il Consiglio d’Europa ha approvato un piano d’azione per i Diritti Umani e la Democrazia, per il periodo 2020-2024.

La comunicazione ufficiale è del 19 novembre scorso, seguita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento del Consiglio EU 2020/1998 il 7 dicembre, in vigore dall’8 di dicembre.

Gli obiettivi del Consiglio d’Europa

L’obiettivo del Regolamento è di allargare l’ambito delle sanzioni a livello mondiale, con il congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, di entità o organismi responsabili o sostenitori di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, o comunque coinvolti in tali atti.

Ogni anno, nel mese di giugno, sarà pubblicato un report “EU Annual Report on Human rights and democracy in the world”, con l’obiettivo di monitorare i progressi nell’attuazione del piano d’azione, in considerazione anche degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Unione.

A partire dall’inizio del 2021, l’attività sarà focalizzata sull’allineamento delle strategie nazionali alle aspettative dell’UE in termini di diritti umani e democrazia, introducendo le azioni prioritarie del piano, sulla base del contesto specifico del paese.

Le misure restrittive e le eventuali deroghe saranno pubblicate, per l’Italia, sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Una volta impostato il meccanismo di monitoraggio, si fissa il 2014 come target per allargare il range dei diritti, applicandoli anche a tutti i programmi di azione esterna dell’Unione e sviluppando una programmazione congiunta con i Paesi membri. Politiche e strumenti politici e finanziari per l’attuazione del Piano dovranno essere progressivamente introdotti.

I diritti tutelati e gli impatti

Il punto di partenza è la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con particolare riferimento al diritto ad un ricorso effettivo, ai diritti della difesa ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ma si può far riferimento anche alle “EU Human Rights Guidelines”, sul sito della European External Action Service (EEAS).

La lista include:

  1. genocidio;
  2. crimini contro l’umanità;
  3. gravi violazioni o gravi abusi dei diritti umani quali:
  4. tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
  5. schiavitù;
  6. esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie;
  7. sparizione forzata di persone;
  8. arresti o detenzioni arbitrari;
  9. altre violazioni o altri abusi dei diritti umani, compresi, tra gli altri, quelli riportati di seguito, nella misura in cui tali violazioni o abusi sono diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione:
    1. tratta di esseri umani;
    2. violenza sessuale e di genere;
    3. violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione;
    4. violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione;
    5. violazioni o abusi della libertà di religione o di credo.

Il “EU Global Human Rights Sanctions Regime” avrà evidentemente impatto sulle attività di monitoraggio degli enti e degli istituti finanziari, che dovranno supportare il raggiungimento degli obiettivi per il congelamento dei fondi, in caso di violazioni, integrando le procedure interne ed i meccanismi di monitoraggio.