In agosto 2015, l’attenzione di Banca d’Italia e di IVASS si è rivolta verso le coperture PPI ed in particolare i pacchetti multiuso con “garanzie rotanti”, a seguito di segnalazioni fatte da alcune Associazioni di consumatori e di ispezioni effettuate ad hoc per verificare la veridicità e la portata delle lamentele ricevute.
Parliamo di polizze finanziarie di banche e altri intermediari finanziari, che hanno lo scopo di proteggere il cliente da eventi pregiudizievoli che possano limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento.
Generalmente, le coperture prestate sono le seguenti:
- decesso: per tutti gli assicurati;
- invalidità permanente da infortunio: per tutti gli assicurati;
- inabilità temporanea totale: per gli assicurati che al momento del sinistro siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti pubblici;
- perdita d’impiego: per gli assicurati che al momento del sinistro siano lavoratori dipendenti privati;
- malattia grave: per gli assicurati che al momento del sinistro siano “non lavoratori”.
Le problematiche emerse possono essere sintetizzate sulla base dei seguenti livelli:
- A livello del disegno del prodotto:
- le diverse garanzie assicurative spesso costituiscono un pacchetto unico, inscindibile, per cui si paga premio indistinto; tuttavia le garanzia operano “a rotazione”, sulla base delle condizioni soggettive in cui si troverà il cliente al momento del sinistro; per tale ragione, l’assicurato paga un premio unico per garanzie di cui non beneficerà mai, comportando costi che potrebbero essere eccessivi e non giustificati;
- l’approccio utilizzato (chiamato “one size fits all”) svuota di significato le valutazioni di adeguatezza che devono essere effettuate per verificare le specifiche esigenze assicurative del cliente.
- A livello commerciale, è stato notato che viene esercitata una certa pressione da parte delle reti distributive, in prevalenza banche e intermediari finanziari, per collocare polizze PPI facoltative;
- A livello di trasparenza e correttezza nella modalità di offerta dei contratti.
A seguito di alcune proposte effettuate dalle associazioni di categoria, in data 19 novembre 2015, IVASS e Banca d’Italia intervengono nuovamente, confermando che 4 su 5 delle soluzioni proposte sono da ritenersi valide per poter migliorare il disegno del prodotto. Queste sono:
- strutturare il prodotto con una pluralità di coperture, tutte potenzialmente attivabili, ma con il presupposto che quelle effettivamente attivate al momento della sottoscrizione del contratto debbano essere quelle effettivamente adeguate alle caratteristiche e necessità del cliente;
- proporre dei prodotti già targettizzati, in funzione delle caratteristiche e necessità del cliente.
- proporre pacchetti di coperture, generici, cioè non legati a caratteristiche soggettive del cliente, ferma restando la necessità di verificarne l’adeguatezza per il sottoscrivente.
- proporre un pacchetto standard, generico, ma che preveda la possibilità di attivare coperture aggiuntive opzionali, in funzione dello specifico standard del cliente.
Invece, l’ultima soluzione proposta dalle Associazioni di categoria è ritenuta troppo simile al disegno del prodotto per cui sono state riscontrate le criticità sopra riportate e informare un po’ più chiaramente il cliente sulla struttura del prodotto non è ritenuto sufficiente dai regolatori.
Ma, al di là del disegno del prodotto, rimangono alcuni presidi importanti che le compagnie assicurative devono implementare al fine di rispondere alle richieste dei regolatori:
- porre molta attenzione nella fase di valutazione dell’adeguatezza, per far sì che il prodotto offerto sia effettivamente coerente con le sue necessità, e non stipulare la polizza se nessuna delle garanzie rotanti risulta immediatamente attivabile al momento della sottoscrizione del prodotto;
- dotarsi di processi, flussi informativi e controlli, anche coinvolgendo l’intermediario, adeguati a comprendere se la rete vendita ha commercializzato i prodotti coerenti con il target di cliente individuato durante la valutazione di adeguatezza;
- nel caso si individuino incoerenze, occorre tempestivamente rimborsare il premio e agire nei confronti dell’intermediario.