Il nuovo regime per la comunicazione delle operazioni, in fase di introduzione in MiFID II, rappresenta una revisione significativa poichè espande i concetti base richiesti dalla MiFID I. Il 23 dicembre 2015, l’ESMA ha pubblicato un documento di consultazione per le linee guida sulla comunicazione delle operazioni, dati di riferimento, conservazione dei documenti e la sincronizzazione degli orologi (ESMA CP 2015/1909). Queste linee guida accompagnano gli RTS 22, 23, 24 e 25 pubblicati nel settembre 2015 e la consultazione si chiuderà il prossimo 23 marzo. Si prevede che le linee guida finalizzate saranno pubblicate dall’ESMA nella seconda metà del 2016. Circa il 70% del documento di consultazione, di 270 pagine, si concentra sulla comunicazione delle operazioni e l’obiettivo di questo articolo è illustrare alcuni dei problemi di attuazione emersi da questi orientamenti.

Le principali sfide di implementazione

  1. Matched Principal Trading

Durante la compilazione della segnalazione di operazioni, le imprese sono tenute a rivelare la loro capacità di negoziazione, se l’operazione è stata svolta in negoziazione per conto proprio, quale sia il sottostante di confronto, o di qualsiasi altro titolo. L’articolo 4 (1) (38) della MiFID II definisce “matched principal trading” come una “transazione in cui il facilitatore si interpone tra l’acquirente e il venditore per l’operazione in modo tale che non sia mai esposto al rischio di mercato in tutta l’esecuzione del transazione, con entrambe le parti eseguiti simultaneamente (…)”. Questa definizione ha portato a molte discussioni sul fatto che le imprese rischino di essere catturate dalla definizione di “matched principal trading” a prescindere dalla loro intenzione. In particolare, le domande sono state sollevate sul termine “simultaneo” utilizzato nella definizione e se debba essere preso alla lettera. Parrebbe che le autorità di regolamentazione abbiano incluso questo termine in modo tale da obbligare le imprese che non credono di eseguire le transazioni, così da obbligarle a giustificare le loro scelte. Per questi casi, i partecipanti al mercato sono desiderosi di ottenere ulteriori indicazioni sulla portata della definizione per capire meglio i loro obblighi.

  1. Identificatori personali

L’obbligo di comunicare dati corretti e precisi vale anche per gli identificatori di persona fisica. Tuttavia, per le persone fisiche, il Legal Entity Identifier (LEI) viene sostituito con un identificatore naturale, che di solito tende ad essere un passaporto. L’ESMA CP 2015/1909, suggerisce che, al fine di soddisfare tali esigenze, le imprese potrebbero “monitorare la data di scadenza di un identificatore non persistente”. Questo suggerimento può comportare che le società debbano monitorare continuamente le informazioni dopo la fase iniziale di on-boarding. Gli operatori di mercato hanno anche messo in evidenza le possibili complicazioni per le imprese che agiscono come decision maker per conto di un cliente. Una questione chiave nell’utilizzo di identificatori personali, come passaporti, è che essi possono cambiare per una serie di motivi diversi oltre alla naturale scadenza. Inoltre, oltre alle differenze, i database che contengono queste informazioni non sono sempre affidabili. Pertanto, è stato suggerito che la strada da percorrere sia l’assegnazione di identificatori LEI per le persone fisiche.

  1. LEI (Legal Entity Identifier)

C’è stata una divergenza di opinioni sul livello di attuazione del codice LEI nelle segnalazioni. Anche se le imprese non sarebbero tenute a validare se un LEI è aggiornato o meno, ci possono essere alcune difficoltà per le controparti ad ottenere questa codifica. E’ possibile che ci possa essere un lento sviluppo nell’utilizzo del codice LEI in  giurisdizioni che non hanno unità operative locali (LOU). E’ da ricordare che, sotto EMIR, ci sono voluti 3 mesi per ottenere un LEI e si ritiene che un simile scenario possa presentarsi con MiFID II / R e causare un ritardo, poichè la definizione completa degli obiettivi è ancora sconosciuta.

  1. Leggi sulla privacy

Le leggi sulla privacy forti in alcune giurisdizioni non UE potrebbero provocare la mancata fornitura dei dati necessari, come i dettagli del cliente, per produrre la segnalazione di una transazione. Questo è di vitale importanza al fine di consentire alle sedi di negoziazione di riportare i dati al posto delle imprese all’interno di queste giurisdizioni non UE. Pertanto, è opinione della Commissione che il commercio con tali imprese non possa essere intrapreso. Sono state suggerite soluzioni giuridicamente corrette che permettono un ‘break’ in queste leggi, ai fini della segnalazione delle operazioni. Ciò dovrebbe avvenire caso per caso. Altra soluzione possibile potrebbe essere quella di stabilire un protocollo simile a quello EMIR Port Rec, Dispute Res and Discloure.

  1. Esenzione segnalazione SFT

Quando viene segnalata una transazione (Securities Financing Transaction – SFT) a norma dell’articolo 4 del regolamento SFT (SFTR), questa non deve essere riportata come MiFIR. Ciò è dovuto al l’articolo 2 (5) degli RTS 22 di MiFID II, il quale esclude gli  SFTs dalla definizione di “transazione” ai fini dell’applicazione dell’articolo 26 del regolamento MiFIR. Alla luce di questa specifica, sono state sollevate questioni sul fatto che le imprese avrebbero dovuto riportare comunque le transazioni ai sensi SFT prima della data di applicazione. È stato suggerito che le imprese non debbano segnalare tali operazioni sotto MiFID II fino alla piena implementazionedi SFTR.

Gli altri 5 punti di discussione in merito all’implementazione MIfid II