La “Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)”, pubblicata il 2 marzo dalla BCE, è un documento in consultazione il cui processo terminerà il 4 maggio 2018.
Come specificato dalla Banca Centrale Europea, non avrà forza di legge e non intende sostituirsi alla normativa in vigore. Al contrario, rispondendo all’articolo 73 della CRD IV, vuole essere una guida che “mira ad assistere gli enti creditizi nel rafforzare i rispettivi ICAAP e a incoraggiare il ricorso alle migliori prassi” ed “è concepita come uno strumento pratico che sarà regolarmente aggiornato per tenere conto dei nuovi sviluppi e delle esperienze acquisite”.
I 7 principi enunciati nella guida al processo ICAAP
I principi enunciati sono sette:
- governance (principio 1)
- gestione (principio 2)
- adeguatezza patrimoniale (principio 3)
- valutazione dei rischi (principio 4)
- qualità del capitale (principio 5)
- metodologie di quantificazione dei rischi (principio 6)
- prove di stress test (principio 7)
Principio 1 – Governance
Il principio 1 ribadisce l’importanza del Consiglio di Amministrazione per una governance chiara e trasparente e una implementazione efficace del processo ICAAP. Ma l’aspetto probabilmente più interessante è che viene chiesto al CdA di approvare una dichiarazione sull’adeguatezza patrimoniale, dal nome “Capital Adequacy Statement” (CAS), che contenga gli elementi fondamentali dell’ICAAP, tra cui anche le metodologie di quantificazione dei rischi (con parametri e ipotesi generali per la loro misurazione) e le metodologie per valutare l’adeguatezza patrimoniale (con prove di stress ed una definizione articolata della adeguatezza patrimoniale).
Principio 2 – Gestione
Il principio 2 si focalizza sugli aspetti operativi e dei processi interni, che devono garantire la valutazione e il mantenimento di un livello patrimoniale adeguato a coprire tutti i rischi, ad esempio con:
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- pianificazione strategica;
- monitoraggio di indicatori sull’adeguatezza patrimoniale;
- aggiornamento costante della valutazione dei rischi e del livello interno di propensione al rischio;
- adeguamento della determinazione della remunerazione variabile.
Un punto chiave del principio è che l’ICAAP deve essere visto come un processo continuo, pertanto la società dovrebbe incorporare i risultati dell’ICAAP (evoluzione dei rischi, indicatori principali ed altro) nella reportistica interna destinata alla dirigenza, con una periodicità trimestrale o secondo un principio di proporzionalità.
Ma il secondo principio approfondisce anche il rapporto che ci deve essere tra processo ICAAP e RAF (risk appetite frame work): “Un RAF ben sviluppato, articolato tramite la dichiarazione sulla propensione al rischio, dovrebbe essere parte integrante dell’architettura dell’ICAAP e cardine di una sana gestione dei rischi e del capitale”.
Per le best practices sul RAF, la BCE rimanda alla “Nota dell’MVU (Meccanismo di vigilanza unico) sulla governance e sulla propensione al rischio”, di giugno 2016, dove si legge: “L’MVU si attende che le banche definiscano e attuino un RAF completo che dovrebbe aiutarle a rafforzare la consapevolezza sui rischi e a promuovere un’adeguata cultura del rischio. Quale prerequisito di sana gestione del rischio, il RAF dovrebbe definire la soglia di tolleranza al rischio che l’ente è disposto ad assumere in relazione ai rischi sia finanziari sia non finanziari. […] Il RAF dovrebbe inoltre restare coerente con il piano industriale, lo sviluppo della strategia, la pianificazione della liquidità e del capitale, nonché con gli schemi di remunerazione delle istituzioni finanziarie”.
Sempre nell’ambito del secondo principio, si pone l’attenzione a:
- coerenza tra ICAAP e piano di risanamento, che deve garantire la sopravvivenza dell’ente nei periodi di stress, ad esempio in termini di segnali preliminari di allerta, indicatori, procedure di segnalazione al top management;
- coerenza e omogeneità all’interno dei gruppi, perché strategie, processi di gestione dei rischi, processo decisionale, metodologie ed ipotesi applicate nella quantificazione del capitale siano omogenei all’interno del perimetro considerato. Bisognerebbe anche tener conto nell’ICAAP di eventuali impedimenti alla trasferibilità del capitale all’interno del gruppo.
Principio 3 – Adeguatezza Patrimoniale
Il principio 3 pone l’attenzione alla necessità di “attuare una prospettiva normativa che rappresenti una valutazione pluriennale della propria capacità di soddisfare tutte le richieste e tutti i requisiti patrimoniali regolamentari e di vigilanza, nonché di far fronte ad altri vincoli finanziari esterni, su base continuativa nel medio termine”.
Perché tale valutazione sia realistica, bisognerebbe tener conto di vincoli esterni (come le aspettative dei mercati, degli investitori e delle controparti) e di un margine per incertezze legate alle proiezioni sui coefficienti patrimoniali ed alle eventuali oscillazioni di tali coefficienti.
Principio 4 – Valutazione dei rischi
L’identificazione dei rischi, secondo il principio 4, dovrebbe essere esaustiva e considerare sia la prospettiva normativa sia quella economica.
L’identificazione dei rischi dovrebbe essere fatta secondo un approccio lordo, cioè senza tenere conto di tecniche di mitigazione specifiche.
Principio 5 – Qualità del capitale
Secondo il principio 5, il capitale interno dovrebbe essere qualitativamente solido e determinato in modo prudente.
Principio 6 – Metodologie di quantificazione dei rischi
La quantificazione del rischio tramite modelli è il tema del principio 6, secondo cui ad esempio non andrebbero esclusi rischi difficilmente quantificabili per mancanza di dati, si dovrebbe adottare un elevato livello di prudenza, andrebbero definiti in modo chiaro i livelli di confidenza, i periodi di detenzione, le ipotesi per la definizione degli scenari. Si ricorda poi che la qualità dei dati deve essere garantita attraverso adeguati processi e meccanismi di controllo.
Principio 7 – Prove di stress test
L’ultimo principio è rivolto alla necessità di effettuare test di vulnerabilità sia a livello di ente nel suo complesso, sia di tutti i rischi rilevanti, in condizioni macroeconomiche e finanziarie di stress. Nell’ambito di questo principio si chiede di “monitorare e individuare nel continuo l’emergere di nuove minacce, vulnerabilità e mutamenti del contesto, almeno con frequenza trimestrale”, così da verificare che gli scenari definiti per le prove di stress siano sempre adeguati. In caso di modifiche rilevanti, l’ente dovrebbe valutarne i potenziali effetti sulla propria adeguatezza patrimoniale nel corso dell’anno.
Leggendo le linee guida della BCE emerge in modo chiaro che il processo ICAAP non può essere visto come un esercizio annuale, ma che, al contrario, dovrebbe essere parte integrante della gestione dei rischi aziendali e con attività di monitoraggio e valutazione nel continuo.