Contenimento dei rischi connessi con l’offerta di prodotti complessi alla clientela retail alla luce della Comunicazione Consob del 22 dicembre 2014.

La Comunicazione del 22 dicembre 2014 di Consob sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi presso la clientela retail ha l’obiettivo di contenere i rischi connessi con l’offerta di prodotti complessi e, in alcuni casi, poco comprensibili per il segmento di clientela meno consapevole.

Cosa prevede la Comunicazione sui prodotti complessi di Consob?

La Comunicazione raccomanda[1] agli operatori che prestano servizi di investimento di astenersi dall’offerta e dal collocamento di 5 categorie di strumenti finanziari a complessità molto elevata, elencati nella Comunicazione stessa, perché considerati poco comprensibili per i piccoli risparmiatori:

  • prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
  • prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
  • prodotti finanziari credit linked;
  • strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
  • prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.

Una scelta da parte delle società che si allontana dalle indicazioni di Consob deve essere motivata e consapevolmente assunta dal Consiglio di amministrazione o dal Consiglio di gestione dell’intermediario.

A quali realtà è applicabile?   

La Comunicazione si applica a tutti gli intermediari che distribuiscono i prodotti sopra menzionati alla clientela retail.

Come ci si deve muovere?

Per quanto riguarda i prodotti su elencati, CONSOB raccomanda che non siano consigliati né distribuiti in via diretta (nell’ambito di servizi esecutivi, assistiti o meno da quello di consulenza) alla clientela retail.

Invece, per i seguenti prodotti[2]:

  • strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv;
  • prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
  • OICR c.d. alternative o FIA;
  • prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
  • prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
  • UCITS di cui all’art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III con analoghe caratteristiche,

Consob richiede l’implementazione di presidi in fase di collocamento, tra cui l’individuazione di limiti dimensionali e operativi per l’investimento, che si inseriscono in un contesto di pratiche di “product governance”.

Cosa accade per le SGR del settore private equity?

La Consob con la pubblicazione del documento contenente apposite Q&A di chiarimento in relazione alla “Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi alla clientela retail” ha fatto chiarezza sull’ambito di applicazione della Comunicazione medesima, precisando che: le Raccomandazioni Consob di cui ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3: si applicano rispettivamente:

  • alle SGR che prestano servizi di investimento, a quelle che svolgono attività di commercializzazione di “quote o azioni di Oicr gestiti da terzi”, nonché a quelle che svolgono l’attività di “commercializzazione di OICR propri”;
  • alle SGR che prestano il servizio di consulenza nonché alle GEFIA (società autorizzate ai sensi della direttiva 2011/61/UE che esercitano l’attività di gestione di uno o più FIA) anche quando prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini” in ragione delle tipologie di prodotti oggetto delle medesime.

Ne consegue l’applicabilità anche alle SGR che svolgono attività di commercializzazione di OICR verso il comparto retail della disciplina sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi.

Tuttavia, la difficoltà di tradurre in Linee Guida operative le Raccomandazioni della Consob sui prodotti complessi, determina inevitabilmente il sorgere di diversi interrogativi in capo alla SGR sia nella preliminare fase di creazione del FIA, in quanto è compito della SGR individuare i presidi per una corretta attività di due diligence sul prodotto complesso, sia nella successiva fase di commercializzazione, in quanto grava sulla SGR il compito di dotarsi degli strumenti necessari per verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal Regulator per la corretta commercializzazione dei prodotti complessi.

Questo elevato grado di incertezza rischia, come spesso accade, di pregiudicare l’attività delle stesse SGR che potrebbero vedere compromessa la propria reputazione a fronte di interventi sanzionatori da parte dell’Autorità di Vigilanza.

Risulta, pertanto, fondamentale per i Gestori del risparmio che commercializzano FIA riservati di affidarsi a professionisti del settore.

A cura di Comply Consulting