L’usura è un tema di cui si parla molto negli ambienti bancari, tuttavia può ancora riservare degli aspetti di incertezza e possibili minacce per quegli intermediari che da poco si affacciano alla materia del credito.

L’elevata mole di ricorsi per la configurazione del reato di usura rappresenta certamente uno dei temi cruciali che affligge il mondo bancario.

Tra gli innumerevoli ricorsi in materia, particolare interesse suscitano tre decisioni del 2014 (la n. 1875/2014, la n. 3412/2014 e la n. 3955/2014) del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) sulla rilevanza degli interessi moratori nella verifica del superamento del tasso soglia di usura.

Con tali decisioni, l’ABF ha escluso la possibilità di qualificare gli interessi moratori come usurari, ritenendo in particolare non applicabile il disposto dell’art. 1815, comma 2, Codice Civile. Inoltre, ad avviso dell’ABF, la clausola relativa agli interessi moratori, in quanto spesso manifestamente eccessiva nel quantum, sarebbe assimilabile ad una clausola penale con conseguenze diverse a seconda che il soggetto finanziato sia un “non consumatore” o un “consumatore”.

Infatti, nel caso in cui il soggetto finanziato sia un “non consumatore”, l’ABF ha ritenuto applicabile il disposto di cui all’art. 1384 Codice Civile, in base al quale il giudice ha il potere di ridurre equamente l’ammontare della penale, nel caso in cui l’ammontare della stessa sia ritenuta manifestamente eccessiva.

Diversamente, nel caso in cui il soggetto finanziato sia un “consumatore”, sono state ritenute applicabili le disposizioni di cui agli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma 1, del Codice del consumo. Tali norme considerano vessatorie le clausole penali di importo manifestamente eccessivo, con conseguente nullità delle clausole stesse. Ne consegue la parziale nullità del contratto in merito ai soli interessi moratori e la sostituzione ex art. 1224, comma 1, Codice Civile, dell’interesse moratorio con l’interesse corrispettivo già convenuto tra le parti, tenendo anche conto dell’evoluzione interpretativa in tema di nullità delle clausole espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 30 aprile 2014, causa C-26/2013.

Tali decisioni dell’ABF sono state riprese dal Tribunale di Reggio Emilia; infatti, all’interno della sentenza n. 304 del 24 febbraio 2015 del citato Tribunale si legge che la clausola sugli interessi moratori “in quanto nulla è e resta tamquam non esset; mentre viene rispettata una regola, quella degli interessi corrispettivi, che sarebbe destinata ad operare anche se la clausola nulla non fosse mai stata prevista”.

L’elevato grado di incertezza in materia di usura rischia, come spesso accade, di pregiudicare l’attività degli intermediari e un supporto consulenziale di professionisti del settore è essenziale. In tale ambito, è necessaria un’attenta attività investigativa da sottoporre a professionisti del settore.

A cura di Comply Consulting