I pensionati possono usufruire del rimborso del 730 se il saldo risulta a loro favore. I tempi di attesa, però, sono più estesi rispetto a quelli dei lavoratori dipendenti.
I pensionati hanno la possibilità di ottenere il rimborso del 730. La dichiarazione dei redditi poteva essere inviata a partire dal 15 maggio e, per chi non l’avesse ancora fatto, è possibile farlo fino al termine di settembre (entro il 30), o fino al 31 ottobre se si utilizza il modello PF.
La dichiarazione dei redditi può essere presentata telematicamente, anche sfruttando il sistema della dichiarazione “precompilata”.
Dettagli sul rimborso del 730 per i pensionati
Il processo di rimborso del 730 per i pensionati è molto simile a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
È fondamentale assicurarsi che l’invio telematico della dichiarazione dei redditi sia stato completato con successo, e questo controllo può essere effettuato online attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (la ricezione della ricevuta conferma l’avvenuto invio).
Qualora le ritenute effettuate siano state superiori a quanto effettivamente dovuto, allora il conguaglio sarà “a credito”.
I pensionati che hanno diritto al rimborso possono scegliere di riceverlo attraverso l’accredito su conto corrente o utilizzare il credito in compensazione di altri debiti tributari.
Tempi di attesa per il rimborso
I tempi per il ricevimento del rimborso possono variare a seconda del tipo di contribuente e della data di presentazione della dichiarazione.
Dopo l’invio della dichiarazione, i pensionati devono attendere circa 2 mesi per il rimborso (contro il singolo mese previsto per i lavoratori dipendenti).
A parte le tempistiche, il processo di rimborso è praticamente identico tra pensionati e dipendenti.
Ritardi nel rimborso
Se il rimborso del 730 non dovesse arrivare entro due mesi (un mese per i dipendenti), potrebbe esserci stato un errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Questo può dipendere da errori nelle coordinate bancarie fornite o da discrepanze tra l’intestatario del conto e il beneficiario effettivo.
In caso di errori, l’Agenzia delle Entrate cercherà di effettuare un nuovo accredito e, se anche questo tentativo fallisce, l’interessato dovrà presentare una richiesta all’ufficio territoriale competente.
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Alessandro Conti ha conseguito una laurea in ingegneria finanziaria presso il Politecnico di Torino, con una specializzazione in tecnologie finanziarie. Ha lavorato come consulente per diverse start-up fintech e istituzioni bancarie. La sua specializzazione riguarda la regolamentazione dei servizi di pagamento e l’implementazione di soluzioni conformi alle nuove normative europee, in particolare PSD2. Su ComplianceJournal.it, Alessandro condivide le sue conoscenze sulla digitalizzazione dei servizi finanziari e sui rischi emergenti legati alle innovazioni tecnologiche nel settore bancario.