La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari cambia di nuovo

Fino al 14 luglio è stato possibile inviare commenti e proposte al documento di consultazione pubblicato da Banca d’Italia in merito alla trasparenza. Le modifiche hanno l’obiettivo di dare attuazione al capo II, ter, del titolo VI del Testo Unico Bancario, che ha recepito in Italia la Direttiva 2014/92/UE, detta “Payment account directive” o  Direttiva PAD.

Le sezioni della normativa (“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”) che verrebbero modificate sono, in particolare:

  • La sezione I, Disposizioni di carattere generale;
  • La sezione III, sui Contratti;
  • La sezione IV, sulla comunicazione alla clientela;
  • La sezione XI, dei requisiti organizzativi.

Cosa chiede la Direttiva PAD

La Direttiva PAD sulla trasparenza chiede di implementare una procedura per assicurare che l’eventuale richiesta del cliente di trasferire il conto di pagamento da un intermediario ad un altro avvenga senza disfunzioni e interruzione dei servizi di pagamento (continuità dei servizi di pagamento). Questo deve essere assicurato non solo in caso di portabilità “volontaria”, ma anche nei casi di trasferimento a seguito di un’operazione di cessione di rapporti giuridici in blocco da un prestatore di servizi di pagamento all’altro.

Vuole poi promuovere l’inclusione finanziaria ed il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione Europea di aprire un “conto di base”, accedendo ad un set minimo di servizi.

Inoltre, introduce regole per facilitare il confronto tra le offerte dei vari prestatori di servizi di pagamento, permettendo alla clientela una scelta consapevole del prodotto e coerente con le proprie esigenze.

Per tale ragione, la Direttiva PAD stabilisce che deve essere prodotta una documentazione informativa, precontrattuale e periodica, standardizzata a livello europeo e richiede che ogni Stato assicuri la presenza di almeno un sito web che permetta il confronto tra le offerte dei diversi operatori, sempre per una maggiore trasparenza inerente a tali servizi. Perché ciò avvenga, la Banca d’Italia deve emettere disposizioni di attuazione per l’invio al sito web, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dei dati necessari per il confronto tra le offerte.

La documentazione informativa standardizzata è in fase di predisposizione da parte dall’Autorità Bancaria Europea.

Continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessioni in blocco

Il trasferimento di un conto di pagamento da un intermediario a un altro comporta un enorme numero di variazioni per il cliente, come il codice IBAN, le carte di pagamento con relativi codici di sicurezza, le condizioni di accesso alle pagine web, laddove presenti. Come conseguenza, si possono avere impatti sulle operazioni di pagamento o di accredito diretti sul conto o disposizioni periodiche effettuate dal cliente stesso. In altri termini sono possibili disagi o ritardi per operazioni come l’accredito dello stipendio, la domiciliazione di utenze, pagamenti periodici, pagamenti tramite carte di credito legate al conto e molto altro.

Nel caso il trasferimento del conto sia subito, il regolatore vuole consentire una tutela almeno pari a quella prevista dalla Direttiva PAD per il caso in cui lo spostamento del conto dipenda invece da un’autonoma iniziativa del cliente. Ma Banca d’Italia sottolinea anche un tema di proporzionalità, in quanto la nuova disciplina dovrebbe ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, valorizzando in massima parte le procedure già adottate dal sistema bancario.

I requisiti della Direttiva PAD sono relativi a:

  • l’informativa da inviare al consumatore, che deve avere un contenuto dettagliato sul nuovo conto ed informazioni sulla possibilità per il cliente di ottenere chiarimenti e di segnalare disfunzioni;
  • i dati contenuti negli archivi di sistema e nelle procedure, che devono essere aggiornati tempestivamente;
  • soluzioni applicative e informatiche, che devono assicurare la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento per un periodo di almeno 12 mesi dal momento in cui la cessione produce i suoi effetti;
  • meccanismi automatici di trasferimento per gli “ordini permanenti di bonifico”;
  • previa autorizzazione del consumatore, l’invio di una comunicazione ai soggetti che effettuano bonifici ricorrenti sul conto oggetto del trasferimento e ai beneficiari degli ordini di addebiti diretti, così da consentire loro di procedere alle future operazioni di pagamento e incasso in base a informazioni aggiornate;
  • le modalità di gestione di eventuali disfunzioni e anomalie conseguenti al trasferimento del conto.

Conto di base

In termini di conto di base, la nuova formulazione normativa dovrebbe:

  • chiarire che se l’intermediario già offre un conto che non prevede l’applicazione di costi a carico del consumatore almeno con riguardo ai servizi e alle operazioni previste per il “conto di base” e se questo assicura lo stesso livello di tutela per la clientela, non sarà necessario approntare un conto ad hoc;
  • specificare, adattandole alle specificità del “conto di base”, alcune disposizioni in materia di Indicatore Sintetico di Costo.

Informazioni che le banche devono trasmettere ai siti web di comparazione

Questa parte della Direttiva PAD non è inserita nel documento in consultazione, ma è oggetto di una nuova iniziativa legislativa, in fase avanzata di esame da parte del Parlamento.

Se approvata, questa dovrebbe individuare “i prodotti bancari più diffusi tra la clientela, per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento e definire le “modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazionee lemodalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici”.