La Legge sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (154/1992) ha di fatto introdotto la facoltà per la banca di modificare unilateralmente un contratto con l’articolo 4:
“L’eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificatamente dal cliente.”
Il Testo Unico Bancario (art. 118) ha quindi recepito tale previsione per cui la banca ha titolo di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ma deve essere esercitata ed accompagnata da una comunicazione per iscritto diretta personalmente al cliente che incorpori la possibilità di recedere senza penalizzazioni dal contratto in essere.
Un altro punto cardine è fondato sul fatto che la modifica unilaterale di tassi, prezzi e delle altre condizioni previste dal contratto sia possibile qualora sussista un giustificato motivo, tuttavia non chiaramente definito dal legislatore.
Il Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare 54 del 21 febbraio 2007 ha previsto una sfera di eventi specifici che possano far da chiarimento al “giustificato motivo”:
“eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità del lo stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.)”
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