E’ tempo di rinnovo per la normativa UCITS, arrivata alla quinta revisione.
Lo schema di decreto legislativo recante le proposte di modifica al TUF, funzionali a recepire la Direttiva UCITS V, è stato esaminato in data 15/01/2016 dal Consiglio dei Ministri.
Le modifiche riguardano, in particolare, la disciplina del depositario e il regime transitorio. Tra le diverse proposte di modifica apportate, è da sottolineare quella operata all’art. 48, comma 3, lett. b), con la quale si elimina, anche per gli OICVM, la possibilità di affidare il calcolo del NAV al depositario.
Questa modifica è stata proposta al fine di allineare la disciplina del depositario di OICVM italiani al quadro normativo europeo. Tuttavia, la Sgr potrebbe, in ogni caso, nell’ambito della disciplina sull’esternalizzazione di funzioni, delegare a soggetti terzi e, quindi, anche al depositario, il calcolo del valore delle quote, ferma restando la responsabilità della Sgr circa il calcolo del valore e la pubblicazione del relativo valore.
Qualora la Sgr deleghi al depositario tale funzione, il depositario, secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 25, paragrafo 2, della direttiva UCITS (e conformemente a quanto già previsto per i gestori di FIA), dovrà adottare misure organizzative e di gestione dei conflitti di interessi conformi alle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del TUF.
La proposta di disposizione transitoria rinvia, per l’adeguamento dei contratti stipulati con il depositario, al termine di applicazione delle misure del Regolamento delegato, il quale integra la direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS) in merito agli obblighi dei depositari. Tale Regolamento delegato è in corso di adozione ed è stato notificato dalla Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio. Le norme in esso contenute dovranno essere applicate dagli Stati membri 6 mesi dopo l’entrata in vigore dello stesso.