La Comunicazione di Banca d’Italia del 22 Gennaio 2106 dal titolo “Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1” riprende l’art. 26 par. 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR) e fa riferimento anche a:
- la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, che riconosce per le Banche e i Gruppi Bancari la possibilità di computare gli utili di periodo o di fine esercizio nel CET1; e
- la Comunicazione di Banca d’Italia del 31 marzo 2014, che estende tale previsione alle SIM.
La Comunicazione prevede che:
- gli utili devono derivare da una situazione contabile che gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione devono approvare secondo le rispettive competenze;
- questi devono essere sottoposti a verifica da parte del revisore esterno e:
- se utili di esercizio, il revisore deve attestare che la revisione sul bilancio non è stata completata e “che nulla si è posto alla sua attenzione che possa indurlo a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi”;
- se utili di periodo, “la verifica consiste in una relazione di revisione contabile limitata (review report), come definita dal principio di revisione internazionale n. 2410 emesso dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) oppure da un principio di revisione comparabile applicabile a livello nazionale”.
Per un approfondimento, si rimanda al “Documento di Ricerca n. 195” di Assirevi, che individua linee guida per i revisori per l’emissione dell’attestazione richiesta dalle Autorità di Vigilanza ed allega un template di Modello di attestazione in lingua italiana ed in lingua inglese.