In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la Legge 30 novembre 2017, n. 179 avente ad oggetto disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblowing).
In particolare, la suddetta Legge riguarda le seguenti disposizioni normative:
o art. 1: recante modifica dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore pubblico che segnala illeciti, le cui disposizioni prevedono tra l’altro che “il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinario a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione“;
o art. 2: avente ad oggetto tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato che ha introdotto unamodifica al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, prevedendo in particolare che all’art. 6 del citato D.lgs i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati (MOG) dovranno prevedere tra l’altro:
uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l’ente di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
o art. 3: titolato “integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale” il quale prevede al comma 1 che “nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonchè alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del codice civile“.
La richiamata Legge (riportata integralmente di seguito) entra in vigore il 29 dicembre 2017.