A cura di Michela Vignuta, Compliance Ersel SIM
Ogni eventuale parere espresso è personale e non vincola in alcun modo l’azienda.
L’ACF ha emesso le prime pronunce in relazione ai ricorsi presentati dall’avvio dell’Organismo. La pronuncia n.2 riguarda il servizio di consulenza in materia di investimenti in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione ordini con riguardo al mancato aggiornamento del questionario Mifid del cliente e del suo profilo. A questo fine, l’intermediario deve acquisire dal cliente stesso gli elementi conoscitivi individuati dall’Art. 39 del Regolamento Intermediari:
- Conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio,
- Situazione finanziaria,
- Obiettivi di investimento.
Nel ricorso presentato, l’Intermediario risulta non aver fornito il servizio di investimento con la diligenza richiesta in relazione ad una profilatura risalente a 5 anni prima. Il punto principale contestato all’intermediario riguarda il mutamento delle condizioni patrimoniali e personali del cliente che erano di per sé note sia al consulente finanziario che allo stesso intermediario.
Il dettato normativo all’art. 39 del Regolamento Intermediari prevede come: “gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestatamente superate”.
Gli Orientamenti ESMA del 2012 su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva Mifid prevedono che gli intermediari acquisiscano informazioni aggiornate e adeguate sul cliente con frequenza diversa a seconda del profilo di rischio del cliente (paragrafo V.VI) riflesse nel questionario Mifid.
Nelle linee guida ABI validate dalla Consob si prevede: “rispetto alla frequenza di aggiornamento, gli intermediari devono definire l’intervallo di tempo con il quale procedere periodicamente ad aggiornare le informazioni”.
Dalla pronuncia dell’ACF, è facile traslare i concetti principali in merito all’istituto della profilazione del cliente ed al suo aggiornamento verso i nuovi requisiti previsti con l’entrata in vigore di Mifid 2.
La nuova Direttiva, oltre a richiedere la valorizzazione di alcune variabili aggiuntive nel questionario Mifid come “capacità di sostenere le perdite” e di “tolleranza al rischio”, nel Regolamento Delegato all’Art. 54 c 7 (2) prevede che “le imprese di investimento che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio continuativo di consulenza o gestione del portafoglio, dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti nella misura necessaria a soddisfare i requisiti”.
Pertanto, gli indirizzi dell’Arbitro delle Controversie Finanziarie ricalcano ovviamente i dettati normativi già in vigore, ma pongono l’attenzione su un richiamo espressamente previsto anche nella Nuova Direttiva Mifid 2.