Gran parte delle modifiche che Mifid 2 apporterà riguarderanno le infrastrutture dei mercati finanziari. Ma non solo, anche la parte di protezione degli investitori avrà il suo impatto, a cominciare dal presidio di Best Execution.
Cos’è la Best Execution?
La Best Execution è il dovere di un’impresa di investimento di effettuare ordini per conto dei clienti garantendo la migliore esecuzione possibile. Alcuni dei fattori da prendere in considerazione includono la possibilità di ottenere un prezzo migliore di quello che è attualmente quotato, la probabilità e la velocità di esecuzione.
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Quali sono i principali punti di differenziazione rispetto alla Direttiva precedente in ambito Best Execution?
- Valutazione dell’adeguatezza del prezzo per prodotti OTC:
Nonostante i fattori di Best Execution non siano stati alterati rispetto a Mifid I (Art. 27 c.1 Mifid II), nell’esecuzione di ordini su prodotti OTC, l’intermediario sarà chiamato a valutare l’adeguatezza del prezzo proposto al cliente servendosi di dati di mercato utilizzati per la stima del prezzo o attraverso altri prodotti similari (Technical Advice di ESMA, 2.21.Best execution, 5, pag. 178)
- Costi direttamente connessi alla realizzazione dell’ordine parte della Total consideration (Art. 27 c.1 Mifid II):
Quando l’impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale che terrà conto del prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, tra cui sono da considerare tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente connessi alla realizzazione dell’ordine, comprese le spese di sede di esecuzione, costi di compensazione e di regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.
- Disclosure dei costi delle sedi di esecuzione (Art. 27 c.2 Mifid II):
Le variazioni di commissioni applicate dall’impresa di investimento a seconda della sede di esecuzione utilizzata dovranno essere comunicate ai clienti per consentire loro di comprendere sia i vantaggi che gli svantaggi della scelta di una sede di esecuzione rispetto ad un’altra.
- Istruzioni del cliente:
L’intermediario non deve indurre il cliente, dando diretta indicazione o suggerendo implicitamente il contenuto, ad istruire l’esecuzione di un ordine se tale indicazione ha la probabilità di impedire al cliente di ottenere il miglior risultato possibile (Technical Advice di ESMA, 2.21. Best execution, ,17, pag. 176)
- Divieto di percezione di remunerazione da canalizzazione di ordini verso un’unica sede (Art. 27 c.2 Mifid II):
Le imprese di investimento non possono percepire remunerazioni, sconti o benefici non monetari per la canalizzazione degli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione i quali violino le norme sui conflitti di interesse o sugli incentivi.
- Discloure della Execution Policy: (Art 27 c.5 Mifid II):
Requisito già presente in Mifid I, con Mifid II la policy di Best Executiondovrà essere fornita ai clienti ottenendo il consenso preliminare. La policy dovrà contenere anche la lista dei fattori utilizzati per selezionare la sede di esecuzione comprensiva di schemi di clearing e di eventuali aste schedulate, dovrà spiegare come avvenga la selezione delle sedi, come venga valutata la qualità di esecuzione e come venga monitorata e verificata la Best Execution (Technical Advicedi ESMA, 2.21.Best execution, ,11 – 12, pag. 175).
- Pubblicazione annuale dei dati di Best Execution:
Nella prestazione di Ricezione e Trasmissione Ordini, sarà necessaria la pubblicazione annuale dei primi cinque intermediari a cui l’intermediario ha trasmesso gli ordini e la valutazione della qualità di esecuzione (art. 27 c.6 Mifid II). Gli intermediari dovranno iniziare ad analizzare i propri sistemi al fine di catturare i dati richiesti per la pubblicazione.
- Monitoraggio obbligatorio:
La richiesta rispetto ai requisiti sinora in vigore sulla verifica dell’aderenza dell’operatività alla policy richiederà un monitoraggio approfondito sull’adeguatezza delle sedi di esecuzione nel fornire il miglior risultato possibile per il cliente (Art. 27 c.7 Mifid II).
- Notifica ai clienti di cambiamenti strutturali:.
ESMA definisce come cambiamenti strutturali quegli eventi di natura interna o esterna con impatto sulla politica o sugli accordi di esecuzione (Technical Advice di ESMA, 2.21. Best execution, ,14, pag. 179), i quali hanno l’obbligo di essere comunicate alla clientela (art. 27 c.7 Mifid).
Tanti i cambiamenti da prendere in considerazione con Mifid II, rimani aggiornato con Compliance Journal.