Seguendo la raccomandazione alla Commissione europea da parte della commissione ECON del Parlamento europeo di ritardare l’applicazione della direttiva sulla distribuzione di prodotti assicurativi (IDD), Michaela Koller, direttore generale di Insurance Europe, ha commentato:

“Le imprese assicuratrici europee accolgono con favore la richiesta del comitato ECON per la Commissione europea di ritardare l’applicazione dell’IDD. Le  imprese assicuratrici devono avere il tempo sufficiente per attuare l’IDD e possono farlo solo con certezza del diritto, una volta che le regole finali sono note.  I processi di distribuzione delle assicurazioni saranno fortemente influenzati dalla nuova condotta dei requisiti di business nell’IDD. A beneficio dei consumatori, le imprese assicuratrici hanno bisogno di un tempo appropriato per attuare correttamente tali requisiti. Pertanto, Insurance Europe invita tutte le istituzioni europee a riconoscere l’importanza di ritardare l’applicazione dell’IDD e di adottare le misure appropriate “.

A distanza di anni dalla normativa precedente, il regolatore ha preso atto che la Direttiva IMD1, approvata nel 2002, che aveva introdotto una serie di requisiti minimi di professionalità e competenza per gli intermediari assicurativi (il principio della tutela degli interessi dei clienti e di chiarezza dell’informativa, il coinvolgimento delle autorità finanziarie locali nel processo di registrazione e un sistema alternativo per la risoluzione dei conflitti), è stata applicata in modo in modo differente dai vari Paesi con la conseguenza che:

  • il mercato assicurativo europeo risulta frammentato
  • ci sono inconsistenze, in particolare sui requisiti informativi imposti ai venditori di prodotti assicurativi
  • i clienti mostrano bassa comprensione di rischi, costi e caratteristiche dei prodotti assicurativi
  • la crisi ha ridotto il livello di fiducia dei consumatori

Nel 2016,  EIOPA (Autorità di vigilanza europea delle assicurazioni) ha pubblicato le “Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors” (POG) aventi lo scopo di fornire alle Autorità nazionali indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo europeo al recepimento della Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa IDD e dei relativi Atti Delegati. Entro il 23 febbraio 2018, gli operatori dovranno attuare e rendere operativi i presidii organizzativi e gli adempimenti richiesti dalle nuove disposizioni.

Obiettivi e finalità della nuova disciplina IDD

La finalità della nuova disciplina è quella di rafforzare la tutela del consumatore, garantendo la rispondenza del prodotto assicurativo alle sue esigenze. In particolare, le linee guida EIOPA danno disposizioni sui requisiti organizzativi in materia di governo e controllo del prodotto (POG) introducendo in capo a produttori e ai distributori che realizzano prodotti assicurativi – mutuandoli dalla Direttiva MiFID II (UE n. 65/2014). Tali disposizioni introducono presidii a tutela del consumatore dal momento del design e del lancio del prodotto, per assicurare che siano adeguatamente tenuti in considerazione gli interessi del mercato dei clienti a cui il prodotto è destinato (cd. target market). I presidii di tutela si estendono lungo tutta la durata di vita del prodotto, prevedendone un monitoraggio nel tempo per garantire che lo stesso continui a rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato.

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Gli obiettivi chiave della nuova normativa sono:

  • Obiettivo di armonizzazione minima a livello comunitario

In linea generale la Direttiva IDD non ha la finalità di massima armonizzazione delle legislazioni nazionali ma, al contrario, mira a fornire un quadro normativo minimo di base, rimanendo ferma la facoltà degli stati membri di mantenere o adottare disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori, qualora il contesto nazionale lo giustifichi.

  • Armonizzazione delle regole comunitarie affinché valgano per tutti i «Distributori assicurativi e non solo per i c.d. «Intermediari assicurativi»

La Direttiva si applica a tutti i soggetti che, a vario titolo, concorrono alla vendita di prodotti assicurativi e che si trovino a distribuire, presentare, offrire servizi di consulenza riguardo una copertura assicurativa che può essere tanto di tipo “Stand-alone” quanto parte di un altro servizio

  • Offrire un livello di tutela minimo ed adeguato al consumatore a prescindere dal canale di distribuzione

Centrale, in un’ottica di armonizzazione della distribuzione assicurativa, è il ruolo della clientela e pertanto la Direttiva mira a garantire l’uniformità di tutela dei consumatori indipendentemente dal soggetto che propone l’acquisto di prodotti assicurativi.

La precedente Direttiva faceva riferimento al concetto di intermediazione, per il quale la stessa poteva essere applicata esclusivamente a quei soggetti considerati intermediari assicurativi in senso stretto.

Il regolatore comunitario ha riconosciuto che il mercato della distribuzione assicurativa si è ampliato ed ha per questo motivo avvertito la necessità di intervenire per uniformare le regole valevoli per tutti coloro che vengono definiti come distributori di prodotti assicurativi.

La Direttiva IDD si applica pertanto a tutti i soggetti che a vario titolo concorrono alla vendita di prodotti assicurativi e, quindi, non solo alle imprese di assicurazione ed agli intermediari assicurativi ma anche agli altri attori del mercato che svolgono attività di distribuzione in via accessoria rispetto a quella principale.

In sintesi:

Concorrenza a livello europeo In continuità con la precedente Direttiva IMD1 sull’intermediazione assicurativa, la Direttiva IDD ha lo scopo di frenare ulteriormente la frammentazione del mercato UE dei prodotti assicurativi e degli intermediari, favorendo una concorrenza equa, e ne ridefinisce i parametri operativi in un’ottica di maggiore trasparenza e tutela dei consumatori
La Direttiva mira anche a ridurre gli oneri di accesso transfrontaliero e stabilisce un unico sistema di registrazione elettronica per gli intermediari nell’UE. L’ambito di applicazione sarà esteso a tutti i canali di distribuzione di prodotti assicurativi
Formazione La Direttiva prescrive per l’intermediario obblighi specifici di formazione e acquisizione di competenza relativa ai prodotti che propone al cliente
Consulenza La distribuzione dei prodotti quindi si dovrà trasformare in consulenza personalizzata e valutazione preventiva delle esigenze assicurative del cliente, invece che essere un semplice collocamento del prodotto
Trasparenza Sono previsti obblighi di informazione specifica sulle caratteristiche del contratto che dia atto dei costi e degli oneri accessori al prodotto stesso
Adeguatezza È altresì rafforzato il principio di adeguatezza nella valutazione del contraente in relazione alla stipulazione del contratto assicurativo.
Politiche di remunerazione Il Manufacturer dovrà mettere in atto politiche retributive che siano compatibili con l’esigenza di agire nell’interesse del cliente e di fornire a quest’ultimo un’analisi imparziale e personale nell’ambito dell’attività di consulenza sui prodotti assicurativi