Il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 che recepisce la IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), la quale entrerà in vigore il 4 luglio 2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017.

Le disposizioni vigenti emanate dalle Autorità di vigilanza di settore, che saranno abrogate o sostituite per effetto del Decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, le Autorità di vigilanza dovranno adottare le disposizioni riguardanti l’individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi per stabilire presidi e procedure per valutare e gestire il rischio di riciclaggio e la funzione antiriciclaggio.

Il MEF dovrà adottare il decreto per l’istituzione del registro sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e dei trust. Le informazioni attinenti la titolarità effettiva, infatti, saranno contenute in un’apposita sezione del registro delle imprese.

Le novità della IV Direttiva Antiriciclaggio

Tra le novità del testo:

  • la segnalazione di operazione sospetta deve essere inviata all’UIF prima di compiere l’operazione.
    Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro, anziché dall’1 al 40% del valore dell’operazione non segnalata;
  • è stata introdotta la punibilità del soggetto obbligato che falsifica i dati e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 30.000 Euro.
  • l’ampliamento della platea delle persone politicamente esposte, tra cui gli assessori e consiglieri regionali, i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate.

Per le altre novità sulla IV Direttiva puoi seguire la sezione Antiriciclaggio del nostro sito.