Qualche settimana fa un post di Compliance Journal si è addentrato nei meandri dell’evoluzione delle strutture di compensation e remuneration.

Notizie ancora più fresche arrivano da ESMA. Ebbene sì, ESMA ha appena  pubblicato le linee guida in merito alla remunerazione in ambito UCITS e AIFMD.

Per gli esperti di settore non c’è molto da spiegare, ma per chi lavora in altri ambiti dell’industria finanziaria, i due acronimi possono essere più ostici. Per UCITS si intende la normativa che regolamenta tutti i fondi armonizzati ammessi alla negoziazione in Europa, per AIFMD si intende la normativa che regolamenta i fondi alternativi, ad esempio fondi di private equity e fondi immobiliari.

L’argomento “remunerazione” è di fatto trasversale a diverse discipline che accompagnano sia gli istiutii bancari che gli intermediari finanziari.

Ci siamo lasciato con i punti di discordanza che EBA ha evidenziato in merito alla definizione del criterio di proporzionalità, della definizione di personale rilevante e della quota variabile.

ESMA ha pubblicato le linee guida ed ha scritto contestualmente alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo ed al Parlamento Europeo proprio in merito a questi punti.

ESMA nel finalizzare tali linee guida ha dovuto controbilanciare  l’allineamento alla normativa AIFMD con l’obbligo alla cooperazione con EBA in modo da assicurare consistenza con i requisiti sviluppati negli altri settori finanziari, in particolare con riferimento agli istituti di credito ed alle società di investimento.

La Direttiva UCITS prevede che la proporzionalità si applichi a tutto il set di norme relative alla remunerazione  previsti dalla Direttiva. Tuttavia, le linee guida non prevedono informazioni circa la possibilità di disapplicare certi requisiti specifici  in merito al processo di “pay-out”.

Le regole circa la proporzionalità così come definite secondo la Direttiva UCITS porterebbero ai seguenti risultati:

  • in alcune circostanze, dovei requisiti del processo di “pay-out”, come compensazione variabile in strumenti finanziari, retention, differimento ed incorporazione del rischio per la remunerazione variabile non vengano applicati;
  • oppure casi in cui sia possibile applicare soglie più basse come soglie quantitative minime per i requisiti di pay-out, come ad esempio il requisito del differimento di almeno il 40% della remunerazione varabile.

EMSA considera che questi casi debbano rimanere possibili in alcuni scenari e suggerisce alle istituzioni europee di approfondirne la chiarezza, poiché risulterebbe inappropriato per alcuni gestori essere soggetti  al processo di “pay-out”, come ad esempio piccoli gestori in termini di bilancio o per volumi di asset under management, per gestori con un’organizzazione interna semplificata o gestori il cui scopo e complessità di attività sono limitati.

ESMA considera non proporzionata l’applicazione di tali requisiti su porzioni relativamente basse di remunerazione variabile dello staff quando questo non risulterebbe in un effettivo allineamento degli interessi tra lo stesso staff e gli investitori del fondo.

ESMA ha quindi modificato le linee guida in merito alla Direttiva AIFMD sull’applicazione in un contesto di gruppo e tale modifica è intesa a riconoscere il potenziale superamento delle regole previste dalla  CRD in un contesto di gruppo bancario.

Tuttavia le linee guida AIFMD non verranno modificate al fine di allinearle a quelle UCITS fintanto  che non sia stata fatta chiarezza in merito al principio di proporzionalità.

In ogni caso le presenti linee guida entreranno in vigore dal 1 Gennaio 2017.