Le regole di trasparenza introdotte da Mifid 2 si applicano solo alle obbligazioni negoziate su una trading venue (MR, MTF, OTF) e a tutti gli scambi effettuati su queste obbligazioni all’interno di qualunque trading venue ed execution venue.
- Trading venue: MR, MTF, OTF
- Execution venue: IS, chat trading systems, voice trading systems, crossing networks
Le modalità di applicazione delle regole di trasparenza pre-trade e post-trade dipendono dalla classe di liquidità di ogni specifica obbligazione. A tal fine, l’ESMA ha proposto, solo per le obbligazioni, un approccio quantitativo denominato IBIA (Instrument by Instrument Approach). L’approccio qualitativo COFIA (Class of Financial Instrument Approach) è stato proposto, invece, per le sole obbligazioni di recente emissione.
Cos’e l’approccio IBIA?
Il livello di liquidità delle obbligazioni deve essere verificato, da parte di ESMA, per singolo strumento finanziario alla fine di ciascun trimestre; verranno considerate ufficialmente liquide le obbligazioni che soddisfano le seguenti condizioni di liquidità:
- Average Daily Notional Amount: € 100.000
- Average Daily Number of Trades: 2
- Percentage of days traded over the period considered: 80%
ESMA stima che, ad oggi, il 4% circa delle obbligazioni attualmente in circolazione sarà considerato liquido. Tale percentuale corrisponde all’incirca ad un numero di titoli pari a 2000 unità, principalmente concentrate nella categoria delle obbligazioni governative e sovranazionali. A queste obbligazioni dovranno poi essere aggiunte quelle emesse nel trimestre precedente (periodo di valutazione) a quello del liquidity assessment.
Cos’è l’approccio COFIA?
L’approccio COFIA (Class of Financial Instrument Approach) prevede l’applicazione delle regole di pre- e post-trade esclusivamente alle nuove emissioni di importo superiore a specifiche soglie, i cui valori saranno funzione della relativa asset class di appartenenza:
Bond Type | Issuance size Greater than (€) |
Sovereign Bond |
€ 1.000.000.000 |
Other Public Bond |
€ 500.000.000 |
Convertible Bond |
€ 500.000.000 |
Covered Bond |
€ 500.000.000 |
Corporate Bond |
€ 500.000.000 |
L’approccio COFIA avrà una validità massima di 5 mesi e mezzo, a partire dalla data di emissione di un generico strumento obbligazionario. Successivamente, si applicherà l’approccio IBIA come per tutte le altre obbligazioni già presenti nel mercato secondario.
Innanzitutto:
Trasparenza Pre Trade | Trasparenza Post Trade | |
Obbligazioni liquide |
SI | SI |
Obbligazioni Illiquide | NO |
SI |
Quali sono le regole di trasparenza pre-trade?
La Trasparenza Pre Trade si applica obbligatoriamente alle sole obbligazioni liquide (quotate su un mercato regolamentato, un MTF o un OTF dell’Unione Europea, e trattate su qualunque tipologia di trading venue ed execution venue).
Esempi di applicazione
- Nel caso in cui una trading/execution venue abbia una metodologia di esecuzione ordini «ad asta», i prezzi ricevuti da un generico operatore del mercato nella fase di richiesta prezzi dovranno essere resi pubblici;
- Nel caso in cui la trading/execution venue abbia una struttura ad «order book», order driven o quote driven, l’intero book dovrà essere reso pubblico;
- Nel caso di trading/execution venue aventi una struttura a «Request For Quotes», dovranno essere pubblicati anche i prezzi e i volumi in risposta alle RFQ, anche se non dovessero portare alla chiusura di un ordine; la pubblicazione di tali informazioni avverrà solo a conclusione della RFQ stessa. In aggiunta, dovranno essere pubblicate le proposte che, se accettate, porterebbero ad una esecuzione di un ordine (quotazioni indicative).
Quali sono le regole di trasparenza post-trade?
Le regole di trasparenza post trade si applicheranno a tutte le tipologie di trading venues e a tutte le tipologie di execution venues, sia alle obbligazioni liquide sia a quelle illiquide. La modalità di comunicazione di ciò che dovrà essere reso pubblico è definito con l’acronimo APA (Approved Publication Arrangement).
Nel caso di operazioni concluse al di fuori delle trading venues, sarà sempre responsabilità dell’intermediario venditore l’applicazione delle regole di trasparenza post-trade a meno che il compratore non sia un Internalizzatore Sistematico nel qual caso gli oneri sarebbero di sua responsabilità.
Per riassumere
- Nel caso delle obbligazioni liquide, i dati rilevanti dovranno essere pubblicati entro 15 minuti (dal 2020 entro 5 minuti) dalla chiusura dell’operazione.
- Nel caso delle obbligazioni illiquide, i dati rilevanti potranno essere pubblicati entro le ore 19:00 del giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’operazione.
Qui di seguito i riferimenti normativi:
Riferimento | Argomento |
RTS 2, Capitolo 2/RTS ESMA | Requisiti di trasparenza pre- e post- negoziazione, informazioni da rendere pubbliche, liquidity assessment, ordini «Large in scale» e soglia SSTI |
Mifir Art. 8 | Requisiti relativi agli obblighi di trasparenza pre negoziazione per prodotti obbligazionari |
Mifir Art. 9 | Deroghe per strumenti non azionari |
Mifir Art. 10 | Requisiti relativi agli obblighi di trasparenza post negoziazione su prodotti obbligazionari in capo alle sedi di esecuzione |
Mifir Art. 11 | Autorizzazioni al differimento degli obblighi di pubblicazione |
Mifir Art. 18 | Internalizzatori Sistematici per prodotti obbligazionari |
Mifir Art. 21 | Requisiti relativi agli obblighi di trasparenza post negoziazione su prodotti obbligazionari in capo alle imprese di investimento |
Nei prossimi giorni gli approfondimenti in ambito Waivers e deferrals su trasparenza pre e post-trade e l’applicabilità agli internalizzatori sistematici.