Articolo scritto in collaborazione con Unione Fiduciaria

Mentre un buon numero di Paesi europei si è mosso in autonomia per l’introduzione di normative sul whistleblowing, il 23 aprile 2018, arriva da Bruxelles la notizia che l’Unione Europea sta lavorando ad una proposta di legge con l’obiettivo di consolidare la tutela della privacy e la protezione dei whistleblowers che operano segnalando violazioni e illeciti nell’ambito del diritto comunitario.

La Commissione Europea ha chiuso il 29 Maggio 2017 una consultazione pubblica sul tema (i cui risultati sono disponibili sul sito al presente link), con l’obiettivo di:

  • raccogliere informazioni, opinioni ed esperienze sui vantaggi e sugli svantaggi della protezione degli informatori;
  • sugli elementi che sono importanti per una protezione efficace degli informatori;
  • sui problemi derivanti sia a livello nazionale che a livello UE dalle lacune e debolezze della protezione degli informatori esistenti e dalle divergenze di protezione in tutta l’UE, nonché dalla necessità di norme minime di protezione.

Nel frattempo, l’Italia ha pubblicato la Legge 30 novembre 2017, n. 179 sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 lo scorso 14 dicembre, dal titolo “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblowing)”, e già l’8 di gennaio la Consob attivava due canali per la ricezione delle segnalazioni.

Misure per le segnalazioni sono state introdotte anche dalla Francia, all’interno del cosiddetto “Sapin II”, del dicembre 2016, e dal Decreto n°2017-564 (19 Aprile 2017). Con queste misure, si impone, a partire dal 1° gennaio 2018, alle aziende con più di 50 dipendenti, di porre in essere adeguate misure e procedure interne per permettere le segnalazioni al proprio personale, ma anche a collaboratori esterni ed occasionali.

Cosa può essere segnalato? Un crimine o un delitto; una grave violazione a livello internazionale, o per il mancato rispetto di leggi e regolamenti; una minaccia o un grave pregiudizio per l’interesse pubblico; comportamenti contrari ai codici di condotta ed ai codici etici delle società. È richiesta la confidenzialità delle informazioni, l’anonimato ed è prevista la protezione per chi segnala.

A chi sarà applicata la normativa europea sul whistleblowing?

In modo particolare, nella proposta legislativa europea è posto l’accento su ambiti strettamente connessi alla legislazione europea, quali appalti pubblici, protezione ambientale, tutela del consumatore, fisco societario, finanziamento del terrorismo e molti altri. Tutto questo in seguito agli scandali emersi, negli ultimi anni, proprio in seguito alla divulgazione di documenti comprovanti degli illeciti. Come si legge sul documento FAQ:
Whistleblower protection redatto dall’Unione, infatti:“La protezione degli informatori può rendere più facile individuare, prevenire e scoraggiare le frodi, la corruzione e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. La proposta di direttiva mira a garantire che tutti gli Stati membri abbiano standard elevati di protezione comuni per gli informatori che svelano attività illegali e abusi di legge in relazione a un’ampia gamma di settori politici.”

Secondo le indicazioni della Commissione Europea, la nuova normativa dovrebbe applicarsi a tutte le aziende con più di 50 dipendenti o con un fatturato annuo di oltre 10 milioni di euro; sarà applicabile a tutti gli stati membri, alle amministrazioni regionali e ai comuni con oltre 10.000 abitanti.

I meccanismi di protezione che dovranno essere istituiti dovrebbero includere:

  • chiari canali di segnalazione, all’interno e all’esterno dell’organizzazione, garantendo la riservatezza;
  • informativa sui canali di segnalazione interna;
  • reporting alle autorità competenti;
  • reporting pubblico, sui media, ad esempio in caso di pericolo imminente o evidente interesse pubblico;
  • obblighi di risposta per le le aziende, che dovranno rispondere alle segnalazioni entro 3 mesi, per i canali di segnalazione interni;
  • la necessità di porre in essere procedure per prevenire ritorsioni e garantire una protezione efficace.

La situazione attuale e alcune domande sul futuro

Secondo i dati della Commissione, ad oggi  solo 10 Stati membri garantiscono la tutela degli informatori. Nei restanti paesi, la protezione concessa è parziale e si applica solo a specifici settori o categorie di dipendenti.

Ma, come sembra ovvio, la legge non metterà in gioco solo il livello di protezione di chi segnala. Bisognerà capire quali saranno gli ambiti e i settori di applicazione; quali i temi che potranno essere oggetto di segnalazione; quali le sanzioni e le autorità di controllo; quali gli strumenti interni di indagine e di gestione delle segnalazioni.

Per consultare in modo approfondito il testo della proposta di legge UE per il whistleblowing, è possibile visitare il sito della Commissione Europea. Di seguito, alcuni documenti utili per la consultazione (il testo è in inglese), sempre curati dalla Commissione UE: