No LEI No Trade: lo slogan di ESMA. C’è chi crede ancora che da Gennaio 2017 il Codice LEI non serva.
ESMA sfata ogni dubbio con una serie di chiarimenti: ha recentemente partecipato, infatti, ad un corso di formazione della Global Financial Markets Association (GFMA) su Legal Entity Identifier (LEI). Di seguito vi proponiamo il video completo di un webinar dell’ESMA sull’argomento:
Nelle slide proposte durante il webinar è chiaramente evidenziato il richiamo:
“A client who is a legal entity or structure, including a charity or trust, must make arrangements to obtain an LEI code if it wants its investment firm to continue to act on its instructions or make a decision to trade on its behalf from 3 January 2018 onwards.”
ovvero:
“Un cliente che sia una legal entity oppure un’organizzazione, quindi anche una fondazione oppure un trust, deve munirsi di un codice LEI se vuole che un intermediario continui a ricevere istruzioni o ad effettuare scelte di investimento per suo conto dal 3 gennaio in poi.”
Il motivo della richiesta risiede nelle nuove regole di segnalazione che entreranno in vigore con Mifid 2 in merito al Transaction Reporting.
I nuovi obblighi di Transaction Reporting richiesti da Mifid 2 cambiano sotto più punti di vista:
- per numerosità di informazioni da segnalare (che passano da 23 a 65);
- per dettaglio dei formati richiesti;
- per soggetti che devono effettuare il reporting.
In termini di attività, rispetto a Mifid I, oltre all’esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla negoziazione per conto proprio, si dovranno aggiungere:
- la gestione dei portafogli;
- il trasferimento di strumenti tra conti con diversa intestazione;
- la ricezione e trasmissione di ordini.