Il processo regolamentare della IDD vede il suo step più recente nel “Documento di consultazione n. 6/2018” dell’IVASS, che propone i nuovi documenti informativi standardizzati da utilizzare in sede precontrattuale per tutti i prodotti assicurativi, tenendo conto del quadro normativo introdotto dalla disciplina europea (Direttiva IDD e Regolamento PRIIPs).

 

Poco prima, con un atto del Governo dello scorso 11 aprile, era stato introdotto lo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa”, appunto la IDD.

Su CJ abbiamo sintetizzato l’argomento con un contributo pubblicato 2 anni fa, ossia poco dopo l’entrata in vigore della Direttiva. La IDD prevedeva l’abrogazione della precedente direttiva 2002/92/CE entro 24 mesi dopo la sua entrata in vigore, quindi entro il 28 febbraio 2018. La data utile perché gli Stati Membri trasponessero la legge comunitaria in normativa locale è stata successivamente spostata al 1° luglio e l’applicazione da parte delle aziende del settore deve essere conclusa entro il 1° ottobre 2018.

Le principali novità della nuova Direttiva

  1. Estensione dei destinatari, includendo anche le società di distribuzione dei prodotti e l’attività di comparazione tramite internet laddove il sito consenta al cliente di stipulare direttamente o indirettamente anche il contratto di assicurazione;
  2. Specifiche in termini di registrazione, requisiti professionali ed organizzativi, attività trasfrontaliera;
  3. Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
  4. Requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
  5. Regole per la creazione, il controllo e la distribuzione di prodotti assicurativi (Product Oversight Governance – POG);
  6. Ampliamento del quadro regolamentare con riferimento ai conflitti d’interesse, alla informativa precontrattuale, agli incentivi ed alla valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza del prodotto;
  7. Rafforzamento dell’impianto sanzionatorio di imprese e distributori, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie anche per le persone fisiche.

L’attuazione della IDD in Italia

Come conseguenza, lo schema di decreto legislativo apporta una serie di cambiamenti alla disciplina nazionale, di cui riportiamo i principali in termini di governance e vigilanza:

    • definizione di Distributore di Prodotti Assicurativi;
    • requisiti di professionalità e onorabilità estesi a dirigenti e dipendenti;
    • nominativo della persona fisica responsabile della distribuzione;
    • Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
    • il ruolo dell’IVASS.

Distributore di Prodotti Assicurativi

Esso introduce la definizione di distributore di prodotti assicurativi, “che qualifica qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione”.

Requisiti di professionalità e onorabilità estesi a dirigenti e dipendenti

Estendendo l’applicabilità della legge a nuove tipologie di aziende, anche i requisiti di professionalità e onorabilità dovranno essere estesi ai dirigenti delle imprese di distribuzione e ai loro dipendenti che partecipano direttamente all’attività di distribuzione, così come dovranno estendersi gli obblighi di adottare sistemi di segnalazione, da parte del personale, delle violazioni delle norme (c.d. whistleblowing).

Nominativo della persona fisica responsabile della distribuzione

Occorre poi indicare nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) il nominativo della persona fisica responsabile della distribuzione e devono essere segnalati anche tutti i soggetti che offrono servizi accessori, laddove tali servizi non siano parte integrante del bene o servizio che costituisce l’attività principale del distributore.

Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi

Viene poi istituito l’Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto la vigilanza dell’IVASS, con il compito di promuovere i principi di correttezza e diligenza professionale tra gli operatori.

Il ruolo dell’IVASS

L’IVASS rimane il soggetto con poteri di vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento sia da parte delle imprese (distribuzione diretta) sia per mezzo di agenti, broker, produttori diretti e altri. Sono fatte salve le competenze della Consob in materia finanziaria, prevedendo che l’IVASS e la Consob trovino degli accordi sulle modalità di esercizio dei rispettivi poteri, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

Conclusione

La normativa primaria nazionale pone temi di governance e di controllo dei prodotti assicurativi, perché la loro definizione e struttura rispetti le esigenze del mercato di riferimento e riduca al minimo i rischi della mancata osservanza delle norme di tutela del consumatore. L’informativa contrattuale deve essere predisposta e fornita prima della conclusione del contratto da tutti i soggetti sottoposti alla IDD, incluso coloro che offrono servizi accessori.