A cura di Michele Trifiletti, Responsabile del Sistema dei Controlli Interni Chaabi Bank Succursale Italia.
Ogni eventuale parere espresso è personale e non vincola in alcun modo l’azienda.
Numerosi sono i cambiamenti legislativi in atto nel sistema dei pagamenti che hanno l’obiettivo di omogeneizzare il mercato europeo, da un lato, e sostenere lo sviluppo di pagamenti sicuri, innovativi e competitivi, tutelando le esigenze dei consumatori, dall’altro. Per questo motivo esiste ancora la necessità di una regolamentazione in relazione al servizio di pagamento dei bollettini.
La Banca d’Italia ha pubblicato in data 23 gennaio 2017 le Linee guida per lo svolgimento del Servizio di pagamento dei bollettini che recepiscono le “buone prassi” rilevate sul mercato italiano e forniscono indicazioni operative agli intermediari, rammentando che il servizio di incasso dei bollettini costituisce un’attività riservata a intermediari autorizzati dalla stessa Banca d’Italia (banche, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento nonché a Poste Italiane SpA).
Le Linee Guida, redatte d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori e condivise all’interno del Comitato Pagamenti Italia, richiamano all’adozione di particolari cautele, nell’interesse sia dei pagatori sia dei beneficiari del pagamento, al fine di evitare che si manifestino effetti indesiderati come il distacco di un’utenza o l’applicazione di interessi di mora.
Il servizio, infatti, può essere offerto al pubblico secondo due modalità operative:
- la prima si basa su una convenzione sottoscritta preventivamente dall’intermediario con Poste Italiane o direttamente con l’ente beneficiario del pagamento (ossia il soggetto che emette la bolletta, c.d. “ente fatturatore”) e prevede che il pagamento, effettuato presso l’intermediario (o presso la sua rete distributiva), estingua il debito. La quietanza di pagamento rilasciata al pagatore fa fede nei confronti del beneficiario;
- la seconda non prevede alcuna convenzione; in questo caso il pagamento effettuato non estingue immediatamente il debito bensì produce gli effetti di un normale bonifico, con un tempo massimo di esecuzione normativamente stabilito.
Pertanto, è importante che l’utente che paga il bollettino possa capire se il debito nei confronti del creditore si estingue contestualmente al pagamento oppure in un momento successivo e che il beneficiario sia in grado di riconoscere l’autore e la causale del pagamento.
A maggior tutela degli utenti (pagatori e beneficiari) del servizio di pagamento bollettini, le buone prassi richiamate da Banca d’Italia prevedono che:
- L’ intermediario indichi, e, ove possibile, esponga in modo chiaro e immediatamente visibile (es. vetrofania), presso il luogo ove è offerto il servizio, e sul sito proprio web, le informazioni relative a :
a) l’indicazione dell’intermediario che presta il servizio;
b) i costi dell’operazione e tempi di esecuzione del pagamento;
c) i tempi di estinzione del debito verso il beneficiario specificando, in particolare, se l’operazione estingue immediatamente, o in modo differito, il debito; nel caso di estinzione differita, l’avvertenza che il pagamento effettuato in prossimità della scadenza potrebbe non arrivare al beneficiario in tempo utile in quanto la normativa applicabile a queste operazioni consente di eseguirle e completarle non immediatamente ma, di regola, il giorno successivo.
L’intermediario dovrà assicurare che l’operatore rilasci al cliente, a conclusione dell’operazione, una ricevuta contenente tutte le informazioni di cui sopra, con indicazione anche delle operazioni non andate a buon fine che dovranno riportare una frase univoca e intellegibile, quale “Transazione andata a buon fine”.
- In caso di estinzione differita, l’evidenza di avvenuta esecuzione con indicazione della data di accredito dei fondi sul conto dell’operatore del beneficiario ed il Numero Transazione, dovranno essere chiaramente indicati nella ricevuta da fornire al soggetto pagatore.
- Fatto salvo il caso in cui il servizio sia offerto sulla base di una convenzione con Poste Italiane, l’intermediario dovrà costituire un opportuno presidio operativo per evitare l’errato indirizzamento dei fondi.
- Se il beneficiario non è cliente dell’intermediario che riceve i fondi, quest’ultimo provvederà al riscontro dei principali dati che consentano di garantire un adeguato presidio dei rischi previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
- In caso di cessazione del rapporto con il soggetto convenzionato, l’intermediario provvederà immediatamente a bloccare/disabilitare i servizi ritirando tutto il materiale riferibile all’intermediario stesso (vetrofanie incluse) nonché il terminale di accettazione dei pagamenti quando dedicato unicamente all’offerta del servizio di pagamento dei bollettini.