A cura dell’Avvocato Guido Sola

Nell’arco di sole nove settimane, l’attuale situazione pandemica ha radicalmente mutato il modo stesso di concepire il lavoro nell’ambito di numerose attività lavorative. In Italia, oggettivamente, non s’era mai registrato un utilizzo così ampio e così diffuso del cosiddetto smart working.

Com’è agevole intuire, non di meno, non tutte le attività lavorative possono essere “piegate” alle logiche operative proprie del cosiddetto lavoro agile: insomma, non tutte le attività lavorative possono essere svolte da remoto.

 

Gli obblighi introdotti per contrastare la diffusione del Covid-19

Ciò ha condotto Governo, parti sociali e Inail a intervenire in materia, introducendo obblighi specifici di prevenzione da osservare nell’ambito di tutte le attività lavorative non sospese da svolgere in loco.

Si veda, in proposito:

I menzionati obblighi, come noto, se, per un verso, sono stati introdotti con lo specifico scopo di contrastare la diffusione del contagio da virus Covid-19, per l’altro verso, si sono andati a sommare a quelli tradizionalmente propri di tutti gli attori della sicurezza – datore di lavoro in primis –, così “appesantendo” ulteriormente le loro eventuali responsabilità in materia.

Per quanto riguarda infortuni sul lavoro e malattie professionali, inoltre, il Governo ha adottato significative disposizioni anche sul versante previdenziale: stabilendo che, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL, infatti, l’art. 42 comma 2 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, ha implicitamente inquadrato l’infezione da virus Covid-19 contratta dal lavoratore sul luogo di lavoro alla stregua d’un infortunio ex art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

La citata norma – preme osservare – è stata fatta oggetto di recepimento da parte dell’INAIL, che, in sede di propria circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha espressamente equiparato causa violenta a causa virulenta, così qualificando come infortunio ex art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 anche la malattia infettiva [si v., in proposito, anche R.Del Sarto, Infortunio sul lavoro causato da Covid-19, in www.altalex.com].

Ciò sul presupposto che, in tali casi, l’azione dell’agente patogeno non si sviluppi in modo prolungato nel tempo, ma tenda a consumarsi in un preciso e ben determinato momento [nello stesso senso, d’altro canto, ha sempre opinato anche la giurisprudenza di legittimità, cristallina nell’osservare che “causa violenta di infortunio sul lavoro è anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sempreché tale azione – pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo – sia in rapporto (accertabile anche con ricorso a presunzioni semplici) con lo svolgimento dell’attività lavorativa”. In questi termini, tra le altre, Cass. civ., sez. lavoro, 19 luglio 1991, n. 8058].

 

Presunzione legale d’origine professionale dell’infezione da Covid-19

Al fine di non rendere eccessivamente gravoso l’onere probatorio a carico di specifiche categorie di lavoratori, peraltro, l’INAIL ha altresì richiamato in favore delle stesse il principio della presunzione legale d’origine professionale dell’infezione da virus Covid-19 già stabilito, a livello legislativo, per le malattie professionali [in base all’anzidetta regola, come noto, il lavoratore istante, che, essendo stato adibito ad una delle mansioni ivi elencate, abbia contratto una delle malattie ricomprese nel catalogo proprio del citato d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è espressamente dispensato dall’onere di provare l’origine professionale della malattia stessa].

Su queste basi, gli operatori sanitari, nonché tutti coloro che svolgono mansioni che comportano il costante contatto con il pubblico o con l’utenza, potranno limitarsi a provare il proprio contagio e l’adibizione alle menzionate attività, senza la necessità di dimostrare anche l’origine professionale dell’infezione da virus Covid-19. In questi casi, infatti, qualora non intenda accordare il risarcimento, spetterà all’INAIL dimostrare l’origine extra-professionale dell’infezione stessa.

Per tutti gli altri lavoratori, invece, qualora manchino elementi gravi, precisi e concordanti in grado di far scattare l’anzidetta presunzione legale d’origine professionale dell’infezione, l’accertamento medico-legale seguirà i normali percorsi.

Alla luce di quanto precede, se la dottrina penalistica ha iniziato a riflettere  sulle possibili ricadute proprie dell’anzidetta presunzione legale d’origine professionale dell’infezione in sede penale, a livello politico, s’è addirittura giunti ad invocare l’immediato varo, da parte del legislatore, d’un vero e proprio scudo penale in favore degli imprenditori.

La qual cosa, a ben guardare, impone di fare chiarezza.

 

La figura del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza

La figura del datore di lavoro, in effetti, è certamente quella maggiormente responsabile in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: infatti, se l’art. 41 comma 2 Cost. afferma che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, l’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore d’adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.

A chiusura del cerchio, si pone poi il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che, onerando il datore di lavoro dell’obbligo generale di prevenzione, ne fa il fulcro del sistema di sicurezza aziendale.

Alla luce della propria preminenza in ambito aziendale e, soprattutto, della propria titolarità di poteri decisionali e di spesa, infatti, il datore di lavoro è tradizionalmente (stato) considerato alla stregua del principale garante della sicurezza di tutti coloro che operano, a vario titolo, in favore dell’impresa.

In quest’ottica, il datore di lavoro è certamente titolare d’una vera e propria posizione di garanzia rilevante ex art. 40 comma 2 c.p., dovendo egli garantire la salute e la sicurezza di tutti coloro –  lavoratori – che sulle stesse non hanno nessun potere di controllo.

L’anzidetta posizione di garanzia – preme osservare – è proprio ciò che fa sì che il datore di lavoro possa essere destinatario di sanzioni penali per la morte o per le lesioni che dovessero derivare ai lavoratori laddove s’accertasse che l’evento-critico sia stato causato dall’omissione/ dall’insufficiente adozione delle misure antinfortunistiche previste ex lege, nonché  di quelle che comunque si sarebbero rese necessarie alla luce delle specifiche caratteristiche proprie dell’attività lavorativa.

Guido Sola

Avvocato

Guido Sola è avvocato in Modena ed esperto di modelli di organizzazione e gestione, patrocinante in Cassazione. Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Penalistiche presso l’Università degli studi di Trieste. È stato professore a contratto dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Assegnista di Ricerca presso l’Università degli studi di Roma-La Sapienza. Cultore della materia (diritto processuale penale), ha all’attivo numerose pubblicazioni in materia di diritto processuale penale e di modelli organizzativi e gestionali ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, partecipazioni a seminari di formazione, lezioni e convegni in qualità di relatore.